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Nota a ABF, Collegio di Milano, 6 marzo 2026, n. 2018.

Massima redazionale

Nella specie, il Collegio ritiene insussistente qualsivoglia elemento idoneo a fondare una responsabilità dell’intermediario convenuto per la mancata identificazione della frode in corso al momento dell’effettuazione delle due operazioni contestate. Invero, parte ricorrente riferisce di essere stato vittima di una sofisticata frode di social engineering, consistita in contatti e comunicazioni apparentemente provenienti dall’intermediario, attraverso i quali il terzo ha indotto la vittima ad assecondare un flusso operativo fraudolento. Pur tuttavia, non fornisce né allegazioni né indizi probatori utili per la ricostruzione della frode subita né alcuna evidenza relativa a contatti intercorsi con i presunti truffatori: siffatta carenza (di allegazioni ed evidenze) è di per sé idonea a provocare il rigetto del ricorso, dal momento che non è possibile affermare in alcun modo che l’attività truffaldina fosse in ipotesi riconducibile all’intermediario sotto il profilo di un legittimo affidamento dell’utente circa la genuinità del messaggio o della telefonata ricevuti[1].

A ciò, va soggiunto che l’intermediario ha riferito di avere introdotto una prassi operativa in base alla quale, quando l’utente si appresta ad effettuare un’operazione presso gli uffici, prima dell’autorizzazione sul pad in uso agli sportelli viene visualizzata una comunicazione antifrode, finalizzata a informare in modo chiaro l’utenza in merito alle disposizioni di pagamento: la conferma di tale comunicazione da parte del cliente è obbligatoria ai fini del perfezionamento dell’operazione. Nella specie, non risulta esservi stata alcuna interazione di parte ricorrente con gli operatori agli sportelli che potesse in qualche modo fornire indici della natura fraudolente dei bonifici disposti da parte ricorrente.

Infine, non solo non sussistono nella specie alcuno degli indici di anomalia previsti dal D.M. n. 112/2007, tanto più che, come detto, nella specie si discute di bonifici eseguiti allo sportello, ma si deve anche notare che:

  1. l’esecuzione di bonifici ravvicinati nel tempo non è di per sé significativa in assenza di altri fatti (qui neppure rappresentati), tenuto altresì conto del fatto che le due operazioni sono state eseguite in date diverse, presso due distinti uffici postali;
  2. beneficiari e causali per quanto generiche/incongrue non possono di per sé essere scrutinate dall’intermediario in assenza di altri indici che possano destare un sospetto di frode.

Non è chiara, poi, la notazione secondo cui la carta usata per le transazioni ha normalmente un uso instant e tipicamente “retail”, che si dice non coerente con un flusso B2B, considerato, tra l’altro, che parte ricorrente si è qualificata come consumatore: non risultano agli atti elementi per una sua diversa qualificazione e comunque la finalità di trading online, comunque non qualificabile ex se come flusso B2B, non traspariva dalle operazioni in questione.

 

 

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 8721/2025.

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