Nota a App. Lecce, Sez. I, 6 marzo 2026, n. 204.
Massima redazionale
Sulla prescrizione.
La Banca appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva qualificato la responsabilità fatta valere dall’attrice come contrattuale, anziché precontrattuale, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale.
Per la Corte territoriale salentina, il motivo è infondato. Invero, nel rapporto di intermediazione finanziaria, deve distinguersi tra la fase di formazione del contratto-quadro e la fase esecutiva relativa ai singoli ordini di investimento, i quali costituiscono autonomi negozi di attuazione del rapporto. In entrambe le fasi gravano sull’intermediario specifici obblighi informativi; tuttavia, mentre la violazione di quelli afferenti alla prima fase può integrare responsabilità precontrattuale, quella attinente all’esecuzione dei singoli ordini configura responsabilità contrattuale, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26725/2007 richiamata dalla stessa appellante. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che l’attrice non ha dedotto un vizio genetico del contratto-quadro, né ha fondato la propria domanda su carenze informative relative esclusivamente alla fase di formazione del rapporto contrattuale, ma ha contestato la condotta dell’intermediario in relazione alle operazioni di investimento concretamente eseguite nel corso del rapporto, lamentando la violazione degli obblighi di informazione e correttezza gravanti sulla banca nella prestazione dei servizi di investimento e, in particolare, l’omessa rappresentazione dei rischi connessi agli strumenti finanziari acquistati e la mancata valutazione dell’adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dell’investitrice. Né, tantomeno, vale a confutare tale qualificazione il rilievo – meramente cronologico – secondo cui contratto-quadro e adesione agli investimenti sarebbero intervenuti in data ravvicinata, giacché l’attività informativa dell’intermediario, pur collocandosi di regola prima dell’ordine di acquisto, è funzionalmente riferita all’esecuzione dello stesso, e la sua omissione integra inadempimento contrattuale ove l’operazione venga comunque eseguita senza adeguata informazione[1].
Nel medesimo solco si pone la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come il mancato rispetto da parte dell’intermediario degli obblighi informativi relativi all’adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio dell’investitore – non costituendo una violazione del generico dovere del neminem laedere, ma di specifici obblighi di buona fede, protezione, informazione, precedenti quelli che deriveranno dal contratto – configura una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, soggetta al termine di prescrizione decennale[2].
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha disatteso l’eccezione di prescrizione, applicando il termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c., non decorso alla data di proposizione della domanda.
Sulla violazione degli obblighi di valutazione di adeguatezza.
Con il secondo motivo, l’appellante censurava la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto violati gli obblighi di valutazione di adeguatezza dell’investimento previsti dalla normativa di settore.
Anche questo motivo per la Corte d’Appello è infondato. Difatti, ai sensi dell’art. 21 TUF, gli intermediari finanziari sono tenuti ad operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti, acquisendo le informazioni necessarie in ordine alla loro esperienza, conoscenza e situazione finanziaria. Tali obblighi risultano ulteriormente specificati dalla normativa regolamentare applicabile ratione temporis[3], che impone all’intermediario, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, di valutare l’adeguatezza delle operazioni proposte rispetto al profilo dell’investitore e, ove l’operazione risulti non adeguata, di darne espressa comunicazione al cliente.
Nel caso di specie, deve ritenersi corretta la valutazione secondo cui l’intermediario non ha fornito prova di avere adempiuto agli obblighi informativi e valutativi su di esso gravanti. A fronte delle contestazioni formulate dalla cliente in ordine alla mancata informazione circa le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari acquistati, l’intermediario non ha dimostrato di avere fornito una informazione specifica e completa, né, tantomeno, ha prodotto elementi idonei a dimostrare di avere segnalato alla cliente l’eventuale inadeguatezza delle operazioni con le modalità prescritte dalla normativa di settore. Pertanto, l’intermediario è venuto meno agli obblighi informativi e di correttezza gravanti sullo stesso nell’esecuzione del rapporto di investimento. Il motivo va quindi rigettato.
Sull’inadempimento degli obblighi informativi relativi alla natura e rischiosità degli strumenti finanziari.
Con il terzo, quarto e quinto motivo di gravame, l’appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto l’istituto di credito inadempiente agli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, sia in relazione alla natura ed ai profili di rischio degli strumenti finanziari oggetto di causa, sia con riguardo alla qualificazione delle azioni emesse da quali prodotti finanziari illiquidi, con conseguente violazione della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.
Le censure non possono essere condivise. È, anzitutto, infondata la tesi per cui le azioni BPB non avessero natura illiquida. È la stessa banca, nei propri atti difensivi, a riconoscere che trattasi di strumenti non quotati in mercati regolamentati. Tale dato è dirimente in quanto le azioni emesse dalla come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, sicché la difficoltà o impossibilità di smobilizzo costituisce una caratteristica strutturale del prodotto, non un evento successivo o eccezionale.
La definizione di strumento illiquido contenuta nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009 conferma tale qualificazione, ricomprendendo in questa categoria i “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili (…) mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e trasparenza” ovvero quei prodotti che “determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative”. Tali caratteristiche coincidono perfettamente con la natura delle azioni oggetto di causa, prive di un mercato di riferimento (se non in un sistema interno) e di un parametro di confronto (in relazione al loro valore).
Proprio la natura illiquida del prodotto imponeva un dovere informativo rafforzato in capo all’intermediario. La stessa Comunicazione Consob, che costituisce parametro interpretativo della disciplina primaria e secondaria, richiede che “gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell’operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l’unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate” ed ancora, sempre al fine di migliorare le possibilità di apprezzamento da parte del cliente del profilo di rischio dell’operazione gli intermediari inseriscono “nell’apposito set informativo confronti con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio (…) di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità”.
Di tali informazioni non vi è traccia nei documenti sottoposti all’investitrice. Le schede prodotto del 2013 e del 2014, pur contenendo una generica indicazione dell’assenza di quotazione, non riportano alcuna indicazione puntuale sulle difficoltà di liquidazione, sui tempi di smobilizzo, sul meccanismo del fair value, né sul rilevante conflitto di interessi. Ancora più generici risultano i prospetti informativi, contenenti informazioni standardizzate e non specificamente calibrate sui rischi connessi alla distribuzione di titoli illiquidi, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (…) ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula «operazione non adeguata per tipologia», o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell’ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del «grado di rischiosità»”[4].
La modulistica sottoscritta dall’investitrice non vale, di per sé, a dimostrare l’effettivo adempimento dell’intermediario. La Cassazione ha più volte chiarito che la dichiarazione del cliente contenuta in moduli predisposti dalla banca non integra confessione, poiché “è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo”[5]. L’esonero da responsabilità può operare solo ove sia provata una “chiara esplicitazione delle avvertenze” e delle ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione[6].
Nel caso concreto, la banca non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta comunicazione delle informazioni richieste dalla Comunicazione Consob 2009, né delle ragioni dell’adeguatezza o meno dell’operazione ai sensi degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n.16190/2007. Neppure può condividersi la censura relativa alla prestazione del servizio di consulenza. La documentazione prodotta dall’intermediario non dimostra, infatti, che le operazioni siano state precedute da una effettiva valutazione di adeguatezza rispetto al profilo della cliente né che le caratteristiche e i rischi specifici degli strumenti finanziari collocati siano stati adeguatamente rappresentati all’investitrice. Il questionario di profilatura, che evidenzia un livello di esperienza finanziaria medio, non appare compatibile con l’investimento in strumenti azionari caratterizzati da limitate possibilità di smobilizzo e da un elevato rischio di perdita del capitale. In tale contesto deve ritenersi corretta la valutazione secondo cui l’intermediario è venuto meno agli obblighi informativi e valutativi gravanti sullo stesso nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.
Sul nesso causale tra inadempimento informativo e danno.
Con il sesto motivo l’appellante lamentava la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.
In maniera non dissimile dalle precedenti, anche la censura in esame è stata giudicata non meritevole di accoglimento. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno patito dall’investitore suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; quest’ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall’asimmetria fra le parti”[7].
Nel caso concreto, la banca non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione. Il richiamo alla presunta “propensione al rischio” della cliente, desunta dalla profilatura MiFID o da comportamenti successivi, non è sufficiente a dimostrare che la stessa avrebbe comunque acquistato titoli illiquidi e ad elevata rischiosità in assenza delle informazioni dovute. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l’inadempimento informativo e il danno subito, essendo mancata la prova, a carico dell’intermediario, di circostanze idonee a interromperlo. Il motivo deve essere rigettato.
Sulla disposizione della restituzione delle somme investite.
Con il settimo motivo l’appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha disposto la restituzione delle somme investite e regolato le spese di lite. Il motivo è infondato. La statuizione restitutoria costituisce diretta conseguenza dell’accertata responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi e della conseguente risoluzione delle operazioni di investimento. Parimenti corretta risulta la regolazione delle spese di lite, effettuata secondo il principio della soccombenza.
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[1] Cfr. Cass. n. 8997/2021.
[2] Cfr. Cass. n. 3760/2025.
[3] Segnatamente dagli artt. 39 ss. Regolamento Consob n. 16190/2007.
[4] Cfr. Cass. n.7932/2023.
[5] Cfr. Cass. n. 18122/2020.
[6] Cfr. Cass. n. 29001/2017.
[7] Cfr. Cass. n. 19322/2023.
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