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Nota a Trib. Ivrea, 22 dicembre 2025, n. 1486.

Studio Legale Alfonzo

di Alessandro Alfonzo

Studio Legale Alfonzo

1. Premessa.

La sentenza del Tribunale di Ivrea n. 1486 del 22 dicembre 2025 si inserisce nel filone giurisprudenziale, ormai ampiamente consolidato, volto a rafforzare la tutela del consumatore nei rapporti di credito, con particolare riferimento alla fideiussione prestata a garanzia di finanziamenti al consumo e alla trasparenza del costo effettivo del credito.

La decisione si segnala per l’ampio e coerente richiamo ai più recenti arresti della Corte di Cassazione, sia in tema di clausole vessatorie e art. 1957 c.c., sia con riguardo alla inclusione dei costi assicurativi nel TAEG ai sensi dell’art. 125-bis T.U.B.

La controversia trae origine da un finanziamento al consumo stipulato per esigenze personali, assistito da fideiussione prestata da un familiare della mutuataria.
A seguito dell’inadempimento, il creditore otteneva un decreto ingiuntivo per un importo superiore a 44.000 euro, agendo sia nei confronti della debitrice principale sia del garante.

Con l’opposizione, venivano sollevate questioni di particolare rilievo, tra cui assumevano centralità:
• la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. inserita nella fideiussione;
• la difformità tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo, per mancata inclusione del costo della polizza assicurativa.

 

2. Qualificazione della garanzia e applicabilità dell’art. 1957 c.c.

Il Tribunale muove preliminarmente dalla qualificazione del rapporto di garanzia come fideiussione, escludendo che possa trattarsi di contratto autonomo di garanzia.

La conclusione è coerente con l’orientamento della Suprema Corte secondo cui l’elemento distintivo della garanzia autonoma non risiede in formule sacramentali, bensì nella reale autonomia causale dell’obbligazione, normalmente desumibile dalla presenza di clausole quali la solve et repete o dalla rinuncia generalizzata alle eccezioni (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2017, n. 7883).

In assenza di tali elementi, l’obbligazione del garante conserva natura accessoria e resta integralmente assoggettata alla disciplina della fideiussione, ivi compreso l’art. 1957 c.c., che costituisce norma cardine a tutela del garante contro l’inerzia del creditore.

 

3. Clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e vessatorietà nel Codice del Consumo.

Il fulcro della decisione è rappresentato dalla valutazione della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., inserita nel contratto di fideiussione predisposto unilateralmente dall’intermediario finanziario.

Il Tribunale di Ivrea aderisce espressamente all’orientamento più recente della Corte di Cassazione, secondo cui tale clausola, quando inserita in un contratto concluso tra professionista e consumatore, è presuntivamente vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del Consumo (Cass. civ., sez. III, ord. 28 settembre 2023, n. 27558).

La Suprema Corte ha chiarito che la deroga al termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali, poiché prolunga indefinitamente l’esposizione del fideiussore, compromettendo la funzione di stabilizzazione propria della norma codicistica.

Di particolare rilievo è il passaggio in cui il Tribunale ribadisce che, nei contratti con il consumatore, non è sufficiente la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c..

In conformità agli artt. 34, commi 4 e 5, del Codice del Consumo, grava sul professionista l’onere di dimostrare che la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale seria ed effettiva, come ripetutamente affermato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. VI-3, 28 settembre 2016, n. 19061; Cass. civ., sez. VI-3, 28 aprile 2020, n. 8268).

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, con conseguente declaratoria di nullità parziale del contratto di fideiussione.

 

4. Decadenza del creditore e decorrenza del termine semestrale.

Accertata la nullità della clausola derogatoria, il Tribunale applica il regime ordinario dell’art. 1957 c.c., verificando il rispetto del termine semestrale per l’esercizio dell’azione giudiziale nei confronti del debitore principale.

Anche su questo profilo la decisione si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei contratti di mutuo, l’obbligazione garantita deve considerarsi unitaria, con decorrenza del termine di decadenza dalla scadenza dell’obbligazione integralmente esigibile, e quindi, in caso di decadenza dal beneficio del termine, dalla relativa dichiarazione (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2004, n. 2301; Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2011, n. 17798; Cass. civ., sez. III, ord. 24 agosto 2023, n. 25197).

Poiché nel caso concreto l’azione monitoria era stata proposta ben oltre il termine semestrale, il Tribunale ha correttamente dichiarato il creditore decaduto dall’azione nei confronti del fideiussore, con revoca del decreto ingiuntivo limitatamente a tale posizione.

 

5. TAEG e inclusione dei costi assicurativi: il collegamento funzionale.

La sentenza affronta poi il tema, centrale nel diritto del risparmio, della corretta determinazione del TAEG nel credito al consumo.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui nel costo totale del credito devono essere inclusi tutti gli oneri che risultino collegati all’erogazione del finanziamento, indipendentemente dalla qualificazione formale del servizio come facoltativo (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2017, n. 8806; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2022, n. 3025).

Particolarmente rilevante è il richiamo al principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui il collegamento tra polizza assicurativa e finanziamento può essere desunto da elementi presuntivi, quali:

  • la contestualità della stipula;
  • la durata della polizza coincidente con il piano di ammortamento;
  • la funzione di copertura di eventi incidenti sulla capacità di rimborso del debitore.

Tali elementi sono stati valorizzati anche dalla giurisprudenza più recente, che ha chiarito come il criterio decisivo non sia l’oggetto dell’assicurazione, bensì la sua funzione economica rispetto all’operazione di credito (Cass. civ., sez. III, ord. 15 maggio 2023, n. 13536).

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che il premio assicurativo costituisse un vero e proprio costo del credito, con conseguente difformità del TAEG dichiarato.

 

6. Applicazione dell’art. 125-bis T.U.B. e rideterminazione del rapporto.

Accertata la violazione degli obblighi informativi in materia di TAEG, il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 125-bis T.U.B., disponendo la rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo, conformemente all’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza.

La decisione valorizza in modo corretto il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio come strumento di accertamento del costo effettivo del credito e di riequilibrio del sinallagma contrattuale.

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