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Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 6 novembre 2024, n. 9575.

Massima redazionale

Il giudice meneghino evidenzia, in primo luogo, che la clausola floor non ha carattere vessatorio ai sensi dell’art. 1341 c.c., atteso il carattere tassativo del relativo elenco. La clausola de qua, inoltre, non viola l’art. 1346 c.c., poiché ha un contenuto chiaro e perfettamente determinato, rappresentando la soglia al di sotto della quale le parti, di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per il mutuante l’operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del denaro prestato al cliente.

La presenza della clausola floor, per giurisprudenza costante, è ammessa a condizione che essa sia contenuta in una specifica clausola contrattuale, sia stata approvata dal cliente per iscritto e sia redatta in modo chiaro e ben comprensibile. In presenza di queste tre condizioni, la clausola è lecita e non comporta alcuna indeterminatezza del tasso di interesse da applicarsi.

Ebbene, nel caso di specie, come evidenziato dalla banca, il contratto di muto originario è stato negoziato e sottoscritto da società di capitali non soggetta all’applicazione della disciplina contenuta nel codice del consumo. Tuttavia, anche postulando che a seguito dell’accollo del mutuo da parte dei ricorrenti debba applicarsi la disciplina del codice del consumo, la predetta clausola floor non risulta in ogni caso illegittima.

L’art. 33, comma 1, cod. cons., recita infatti che: «1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.». Al tempo stesso, l’art. 34, comma 2, cod. cons., recita: «2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.». Il controllo di vessatorietà, dunque, non si può attuare, di regola, con riguardo né alle pattuizioni relative alla determinazione dell’oggetto del contratto né al carattere di adeguatezza del corrispettivo stabilito; l’unica eccezione ammessa è l’ipotesi in cui tali elementi non siano espressi in modo chiaro e comprensibile.

Nel caso di specie, il contenuto di tale clausola risulta chiaro, univoco e intelligibile. Inoltre, il fatto che i ricorrenti avessero ben compreso il contenuto della clausola floor si evince dalla circostanza che gli stessi ne hanno chiesto alla banca una modifica in senso a loro (in tesi) più favorevole. Difatti, è stato versato in atti documento, sottoscritto dai ricorrenti, contenente una domanda di rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto. Le contestazioni relative a tale documento sono generiche ed irrilevanti, non avendo i ricorrenti disconosciuto le firme ivi apposte. Non pare dunque che vi si stata una modifica unilaterale della clausola da parte della banca, bensì una modifica concordata, avvenuta su iniziativa degli stessi ricorrenti.

Considerata, dunque, la validità della clausola floor e della modifica dello spread, risultano infondate le domande di restituzione consequenziali all’accertamento e alla dichiarazione di invalidità delle stesse.

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