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Nota a Trib. Velletri, 23 gennaio 2023, n. 116.

di Raffaele Carbone

Avvocato
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l’esistenza di quest’ultima, giacché una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
La pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo il cessionario dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a null’altro.
Il cessionario dei crediti in blocco è tenuto alla produzione in giudizio del contratto di cessione in originale (cfr. Cass n. 2780/2019) al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva.
Il deposito del solo estratto della Gazzetta Ufficiale che contiene il mero riferimento ad un avviso di cessione generico senza, tuttavia, individuare quali siano gli specifici contratti ceduti ed il relativo contenuto degli stessi integra un abuso del processo e va sanzionato di ufficio ex art. 96 cpc terzo comma per lite temeraria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

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