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Nota a Trib. Napoli Nord, Sez. III, 8 giugno 2022, n. 2217.

di Raffaele Carbone

Avvocato
La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare.
La contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un’eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l’altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d’ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso.
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione ad agire della cui prova è onerato il cessionario.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all’atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto.
Ove dall’avviso in Gazzetta Ufficiale non sia possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti vi è la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell’acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui.

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