Nota a Trib. Salerno, Sez. I, 3 gennaio 2021.
di Antonio Zurlo
Nel caso di specie, parte attrice ha introdotto il giudizio per ottenere l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità delle condizioni contrattuali di cui al conto corrente intrattenuto con la Banca convenuta e, per l’effetto, condannarsi quest’ultima alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. Costituitosi in giudizio, l’Istituto di credito ha eccepito, in via preliminare, che la domanda sia infondata, non avendo parte attrice adempiuto all’onere della prova, su di essa gravante, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di comprovare l’esistenza delle clausole asseritamente nulle mediante la produzione dei contratti, nonché degli addebiti illegittimi mediante produzione degli estratti conto e dell’esatto rapporto di dare – avere mediante produzione di consulenza. Ha dedotto, altresì, che la domanda attorea sia rigettata, in quanto parte attrice non avrebbe assolto all’onere della prova, pure su di essa gravante, di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, dalla data di accensione del rapporto fino alla sua chiusura.
A giudizio del Tribunale di Salerno, l’eccezione è fondata e, quindi, merita accoglimento. Invero, la Corte di Cassazione è costante nel ritenere che, ove sia il cliente – correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo del conto corrente e per la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito, essendo attore in giudizio, debba farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto, necessaria ad assolvere all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi[1]. Pertanto, «Nel caso in cui ad agire sia il correntista per la ripetizione di indebito, lo stesso è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione»[2].
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, consegue che la domanda attorea debba essere rigettata, per non avere parte attrice adempiuto all’onere della prova, su di essa incombente, ex art. 2697 c.c., di produrre tutti gli estratti conto dalla data di accensione del rapporto fino alla sua chiusura. Sul punto, infatti, risulta non contestato tra le parti che l’attrice non abbia prodotto tutti gli estratti conto dall’accensione del rapporto fino alla sua chiusura; inoltre il C.T.U. ha affermato testualmente: «L’esponente ha riscontrato che la documentazione versata in atti del conto corrente ordinario n. 27013598 è del tutto frammentaria, avendo la Società attrice allegato, tranne che per il primo trimestre 2000, solo gli estratti dell’ultimo mese di ciascun trimestre.». Inoltre, parte attrice non ha depositato neanche l’estratto conto di chiusura del conto, poiché come rilevato dallo stesso ausiliario «Il conto corrente […] dovrebbe essere stato estinto nel mese di ottobre 2015, come dichiarato dalle parti attrice nell’atto introduttivo della lite, anche se, si precisa che l’ultimo estratto conto disponibile risulta essere quello al 31/12/2014, in cui il saldo contabile positivo era pari ad € 3.297,12.».
Considerato che parte attrice non abbia prodotto tutti gli estratti conto completi, dalla data di accensione del rapporto fino alla sua chiusura, e, in particolare, che abbia depositato documentazione contabile incompleta, frammentaria e parziale, e, contestualmente, tenuto conto che la Banca, ai sensi dell’articolo 119, quarto comma, TUB, non sia tenuta alla consegna di copia di documentazione relativa alle singole operazioni poste oltre i dieci anni, ne consegue che la stessa parte non abbia adempiuto all’onere della prova, consistente nella produzione di tutti gli estratti conto, ordinari e scalari, dalla data di accensione del rapporto fino alla chiusura. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è infondata e va rigettata.
[1] Cfr. Cass. Civ., n. 21597/2013; Cass. Civ., n. 9201/2015; Cass. Civ., n. 20693/2016; Cass. Civ., n. 24948/2017.
[2] V. ex multis App. L’Aquila, n. 1639/2019; Trib. Reggio Emilia, n. 1646/2019; Cass. Civ., n. 30822/2018.
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it