Nota a Trib. Salerno, Sez. I, 5 marzo 2026.
Segnalazione a cura del Dott. Livio De Miranda.
“Occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024, “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, una ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”
Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale con il rimedio sostitutivo“.
“Il CTU ha verificato che il piano di ammortamento allegato all’atto di erogazione e quietanza del finanziamento è stato elaborato applicando la capitalizzazione composta degli interessi. Infatti il CTU ha rilevato che per la determinazione della rata di ammortamento del piano di rimborso prodotto dalla banca è stata utilizzata la formula che in matematica finanziaria è utilizzata nel regime della capitalizzazione composta. Quindi il CTU ha elaborato il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta ed in regime di capitalizzazione semplice e ha elaborato il piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice per elaborare il rapporto dare avere nel rispetto delle condizioni economiche pattuite. Ha verificato che in regime di capitalizzazione composta la quota interessi è pari a euro 406.604,13 e quelli in regime di capitalizzazione semplice in Euro 255.098,17. Quindi la differenza sulla quota interessi tra i due regimi è pari a euro 151.505,96“.
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