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Nota a Trib. Catania, Sez. IV, 2 febbraio 2026, n. 573.

Massima redazionale

Nel caso di specie, l’opponente deduceva l’inidoneità probatoria del contratto di cessione prodotto, perché redatto in lingua inglese e non tradotto; tuttavia, l’eccezione non è meritevole di accoglimento, posto che l’art. 122 c.p.c. impone l’uso della lingua italiana per gli atti del processo, ma non per i documenti prodotti come prova. Pertanto, la mancata traduzione non comporta nullità della produzione, potendo il giudice valutarla se ne comprende il contenuto o ordinare la traduzione ove necessario e, nel caso di specie, il contratto è stato esaminato e risulta coerente con l’avviso di cessione e la comunicazione del cedente, sicché non vi è ragione di escluderne la rilevanza probatoria.

È vero che la Gazzetta Ufficiale non consente di individuare nominativamente il credito azionato; tuttavia, in atti è presente comunicazione a mezzo raccomandata, con cui la cessionaria ha comunicato all’opponente la cessione del credito, indicando il numero di contratto. Tale documentazione, appare sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all’opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.

Tale conclusione non contrasta con la circostanza per cui la pubblicazione dell’avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., in quanto l’avviso consente comunque l’identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, unitamente al compendio documentale in atti, permette comunque l’individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione.

Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa dalla Corte Suprema di Cassazione[1], che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all’inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell’identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell’opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito. Tale conclusione ha trovato seguito nella più recente giurisprudenza di merito.

Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito, anche grazie all’avviso di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto, sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell’individuazione dei crediti trasferiti. Si osserva, peraltro, che anche la giurisprudenza della Suprema Corte, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisce importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione[2]; non può neanche assumere rilievo, ai presenti fini, l’omissione dell’adempimento della pubblicazione dei dati indicativi dei crediti ceduti ai sensi dell’art. 7.1 co. 6 l. 130/1999, in quanto trattasi di disposizione la cui violazione non comporta in alcun modo l’inopponibilità della cessione o l’impossibilità di provare aliunde l’oggetto della cessione.

 

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 16.04.2021, n. 10200.

[2] Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, n. 31188/2017.

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