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Nota a Trib. Brindisi, 21 novembre 2025, n. 1543.

Segnalazione a cura del Dott. Livio De Miranda.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

La cessione del credito derivante da mutuo bancario, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell’art. 474 c.p.c., può essere inquadrata quale parte di un “titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva“. In quanto tale, deve rispettare la forma qualificata di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. per essere azionabile in executivis. Il cessionario che invochi in via esecutiva il contratto di mutuo nominativamente intestato al cedente deve produrre l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata della cessione, o un estratto autenticato, ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale complesso. In assenza di tale documentazione e di provvedimento giudiziale sostitutivo, si configura l’insussistenza di valido titolo esecutivo in favore del cessionario.

Ove si ammetta la prova presuntiva della cessione in blocco, è comunque necessaria la prova di una pluralità di circostanze convergenti, gravi, precise e concordanti. Deve escludersi la possibilità di una prova meramente indiziaria ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle parti del negozio di cessione, in quanto parti private portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. La dichiarazione unilaterale del cedente, successiva alla pubblicazione e all’introduzione del giudizio, costituisce mera dichiarazione di scienza priva di valenza confessoria, non idonea a surrogare l’originario difetto di specifica menzione del rapporto ceduto.

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