La cessione del credito derivante da mutuo bancario, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell’art. 474 c.p.c., può essere inquadrata quale parte di un “titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva“. In quanto tale, deve rispettare la forma qualificata di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. per essere azionabile in executivis. Il cessionario che invochi in via esecutiva il contratto di mutuo nominativamente intestato al cedente deve produrre l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata della cessione, o un estratto autenticato, ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale complesso. In assenza di tale documentazione e di provvedimento giudiziale sostitutivo, si configura l’insussistenza di valido titolo esecutivo in favore del cessionario.
Ove si ammetta la prova presuntiva della cessione in blocco, è comunque necessaria la prova di una pluralità di circostanze convergenti, gravi, precise e concordanti. Deve escludersi la possibilità di una prova meramente indiziaria ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle parti del negozio di cessione, in quanto parti private portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. La dichiarazione unilaterale del cedente, successiva alla pubblicazione e all’introduzione del giudizio, costituisce mera dichiarazione di scienza priva di valenza confessoria, non idonea a surrogare l’originario difetto di specifica menzione del rapporto ceduto.