Nota a Trib. Taranto, Sez. II, 27 settembre 2025, n. 2022.
Massima redazionale
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce nei confronti dei debitori ceduti i medesimi effetti indicati dall’art. 1264 c.c., rendendo irrilevante l’accettazione o la notifica singolare, dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata con tutte le conseguenze giuridiche scaturenti.
Rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell’art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. In tal guisa, si è affermato che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»[1]. Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Ciò posto, il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell’art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. Secondo l’attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. L’art. 58 TUB, quindi, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l’iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all’azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell’art. 1264 c.c. La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell’esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell’acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Posto che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli oneri prescritti dall’art. 1264 c.c., essa non prova di per sé l’esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto[2]. Del resto, non può negarsi che gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali d’identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c.[3]. Tuttavia, nel caso di avvisi di cessione contenenti l’indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell’avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell’esistenza materiale della cessione[4].
Ebbene, nel caso di specie la cessionaria ha dedotto che, nell’ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti un portafoglio di crediti, tra i quali rientra il credito azionato. La parte opposta non ha dimostrato che in quel ramo di azienda era compreso il credito nei confronti dell’opponente. Inoltre, anche se ha prodotto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2018 la cessione, non risulta provato che la posizione de quo fosse stata classificata in sofferenza. In effetti, dalla Gazzetta, emerge la cessione di un portafoglio di crediti classificati in sofferenza. L’ estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l’indicazione del credito dedotto in lite ma solo “tipologie di crediti”, individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell’ampiezza dell’arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione.
In tale senso, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che «è escluso che la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall’art. 58, comma 2, TUB, sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio»[5]. Già in passato la Corte aveva ritenuto che «l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto, né la reale validità/efficacia dell’operazione posta in essere. In questa prospettiva (dell’enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella gazzetta può costituire, al più, elemento identificativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad aziende, rami di aziende, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 58, comma I TUB). Ma di sicuro non dà contezza –in questa sua minima struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere. È per contro principio ricevuto dalla giurisprudenza di questa Corte che colui che si afferma successore a titolo universale o particolare, della parte originaria ai sensi dell’art. 58 tub ha l’onere puntuale di fornire la prova documentazione della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione di crediti oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco»[6].
Infine, la Corte di Cassazione ha, di recente, ricordato che «diverso è il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei cari contratti di cessione: in questo caso, detto contratto deve certamente essere oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cedente e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessazione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato. La Cassazione è, da ultimo, tornata sul tema, con alcune importanti decisioni»[7].
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[1] Cfr. Cass. n. 25798/2020.
[2] Cfr. Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 2780/2019.
[3] In senso conforme, Cass. n. 20739/2022; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24047/2021; Cass. n. 10200/2021; 5617/2020; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 4453/2018.
[4] Cfr. Cass. n. 15584/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017; App. Aquila n. 141/2022; App. Ancona n. 623/2021; Trib. Verona 29.11.2021; Trib. Avezzano 20.04.2021.
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 20.07.2022, n. 22754.
[6] In tal senso, Cass. Civ., 28 febbraio 2020, n.5617; Cass. Civ., 5 novembre 2020 n. 24798; Cass. Civ. 13 maggio 2021 n.12739.
[7] Cfr. Cass. Civ., Sez. I., n. 17262/2024.
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