Nota a Trib. Patti, 10 settembre 2025, n. 896.
1. Il fatto.
Il Tribunale di Patti in data 10/09/2025 ha emesso la sentenza n.986 in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui i mutuatari opponenti eccepivano la nullità, l’inefficacia e l’invalidità del contratto di mutuo chirografario del 2012, giacché si assumeva che esso sarebbe stato posto in essere per ripianare l’esposizione debitoria del conto corrente. Veniva inoltre contestata l’illegittima applicazione degli interessi nel piano di ammortamento c.d. alla francese.
2. Non è nullo il mutuo stipulato per consolidare un’esposizione debitoria derivante da un precedente rapporto a sua volta affetto da nullità.
Il Tribunale siciliano ha affermato la legittimità del c.d. mutuo solutorio, uniformandosi alle SS.UU.C.Cass.n.5841/2025.
L’accorto Magistrato ha precisato che la nullità di un contratto di mutuo va esaminata per singolo caso di specie, individuando se essa sia dovuta a difetto od illiceità della causa concreta, puntualizzando che deve essere in ogni caso accertato:“- il duplice requisito di una nullità del rapporto precedente, derivante dalla violazione di una norma imperativa, e della strumentalità del mutuo ad eludere tale norma (illiceità della causa); – oppure l’inesistenza della passività oggetto di consolidamento, tale da privare il mutuo della sua causa concreta (mancanza di causa).”
Fa di più la sentenza, puntualizzando che “non ogni possibile discrasia dell’esposizione debitoria relativa al primo rapporto, rispetto a quella considerata dalle parti al momento della stipula del secondo atto, è idonea a riverberarsi automaticamente sulla causa del mutuo, bensì esclusivamente un’eventuale differenza di entità tale da privare quest’ultimo della specifica funzione voluta dalle parti.”
Il Magistrato infine chiaramente afferma che eventuali eccezioni di addebiti di voci non previste -o applicate in misura diversa da quella prevista-, dunque eccezioni differenti dalla nullità per violazione di norme imperative, possono rappresentare il presupposto per eventuali azioni di restituzione degli indebiti relativi al primo rapporto (ad esempio il conto corrente), ma non inficiano e non costituiscono elementi di fragilità del mutuo sottoscritto successivamente all’apertura di un rapporto di conto corrente ordinario, sempre che detti indebiti non siano tali da privare in nuce il contratto di mutuo della finalità desiderata dalle parti.
In ultimo ma non da ultimo, il Tribunale siciliano ha precisato che la verifica della eventuale nullità di un contratto di mutuo chirografario come il caso di specie, non può comportare l’accertamento della passività del conto corrente, ma solo ed unicamente le eventuali passività derivanti da nullità derivata (totale o parziale) del mutuo, o anche di eventuali altre passività che siano di tale entità da influenzare direttamente la causa concreta del mutuo, determinandone l’insussistenza della “sua ragione d’essere”.
3. Nei mutui a tasso fisso ed a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi.
Il Tribunale siciliano, prima richiamando la sent. SS.UU.C. Cass.15130/2024 che riconosce la validità per i mutui a tasso fisso e ne esclude l’indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto pur privi della indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto, poi ricordando la sent. Cass.7382/2025, ha ribadito che per i mutui a tasso variabile con ammortamento alla francese, non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi giacché per ogni rata, la quota di interessi è calcolata -come per i mutui a tasso fisso- sul debito residuo (quota capitale ancora dovuta, al netto di quanto già corrisposto in linea capitale).
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