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Nota a Trib. Lecce, Sez. III, 15 settembre 2025, n. 2541.

Massima redazionale

Il Tribunale di Lecce, con la recentissima sentenza in oggetto, definisce alcuni importanti principi in tema di oneri probatori della cessionaria, in caso di crediti ceduti in blocco. Invero, ritenendo, nella specie, la domanda di parte attrice infondata, il giudice leccese ha evidenziato come fosse stata fornita adeguata dimostrazione della legittimazione attiva quale cessionaria del credito. Più nel dettaglio, la società convenuta aveva dato notizia dell’intervenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale adempimento assume centrale rilevanza, posto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione[1]. La cessionaria aveva, inoltre, prodotto documentazione idonea a fugare ogni perplessità in merito alla ricomprensione del credito vantato nei confronti del debitore-opponente e rientrante tra quelli oggetto della cessione. In particolare, aveva provveduto a depositare l’atto notarile di scissione, il cui art. 3.1. rinviava per l’identificazione del compendio scisso al progetto di scissione, che, a sua volta, rimanda per la descrizione del compendio medesimo al proprio allegato n. 3, il quale rinviava per il dettaglio dei crediti deteriorati assegnati all’allegato A, nel quale, da ultimo, era riportato il codice NDG identificante la posizione di parte opponente.

Secondariamente, la società cessionaria aveva provveduto a depositare in atti dichiarazione rilasciata dalla Banca cedente, da cui risultava l’inclusione del credito in esame nell’operazione di scissione parziale formalizzata con l’atto pubblico; conformemente all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione costituisce un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo[2] al fine di vagliare il corretto esercizio della pretesa creditoria. Infine, prove ulteriori dell’intervenuta cessione del credito sono costituite dal possesso in capo alla cessionaria di documenti riconducibili alla cedente (quali la lettera di passaggio a sofferenza a firma di quest’ultima o l’estratto conto relativo al rapporto). Ebbene, in considerazione di tutto quanto rassegnato, per il Tribunale di Lecce, non residuano dubbi circa la sussistenza della titolarità del credito in capo alla convenuta.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 15884.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16.04.2021, n. 10200.

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