1 min read

Nota a Trib. Ancona, Sez. II, 10 giugno 2025, n. 1062.

di Marco Manfredi

Avvocato

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Ancona ha ribadito il concetto che la società cessionario dei crediti in blocco deve anche dimostrare l’esistenza del contratto di cessione anche in caso in cui siano intervenute varie cessioni nonchè l’inserimento nelle cessioni stesse, del credito azionato,

L’opponente con l’atto di opposizione aveva infatti contestato l’esistenza del contratto di cessione nonché   che l’eventuale cessione comprendesse anche il credito azionato nei suoi confronti dell’opponente.

Ebbene ciò avrebbe imposto alla società di cartolarizzazione la produzione in giudizio del contratto di cessione o dei contratti di cessione laddove, come nel caso in esame, si erano susseguiti   plurimi contratti di cessione in favore di diverse società di cartolarizzazione.

L’opposta non ha adempiuto a tale onere ed il Tribunale ha ritenuto che i documenti prodotti non erano idonei a provare che il credito azionato fosse ricompreso nell’avviso di cessione in blocco.

Il Tribunale  ha sentenziato  che non vi era la prova che il credito asseritamente vantato nei confronti dell’opponente fosse ricompreso negli atti di cessione di credito prodotti dalla società cessionaria, poichè l’atto di cessione indicato non garantisce l’esistenza del credito, come peraltro specificato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 18.1.2017 il quale prevede tra l’altro che:

 

 La Banca d’Italia, con provvedimento del 18 gennaio 2017, ha disposto: 

– la cessione dei crediti in sofferenza disposta con i provvedimenti n. 98829 del 26.1.2016 e n. 1553670 del 30.12.2016 si intende avvenuta senza garanzia della solvenza dei debitori ceduti (cessione pro soluto) nonché, anche in deroga all’art. 1266 del codice civile, senza garanzia dell’esistenza, titolarità, validità, opponibilità, esigibilità ed effettivo incasso dei crediti ceduti e delle garanzie che li assistono.”

 

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che , con riguardo al caso di un’operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Inoltre in tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

Seguici sui social: