Nota a Trib. Siracusa, Sez. II, 21 maggio 2025, n. 811.
1. Il fatto.
Il Tribunale di Siracusa il 21.05.2025 ha emesso la sentenza n.811 in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un mutuo chirografario -con azione riconvenzionale da parte del debitore- in cui veniva eccepita la nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento per indeterminatezza della rata e del tasso di interesse applicato; indeterminatezza del piano di rimborso con rate costanti a tasso variabile.
2. E’ onere della banca produrre il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento sottoscritto dal mutuatario, nel proporre azioni fondate sulla mancata esecuzione della prestazione del mutuatario.
Il Tribunale di Siracusa, in conformità al costante indirizzo degli Ermellini (ex multis, Cass. Civ. Sez. VI-I 20.8.2020, n. 17403, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533) ha precisato che la banca avendo fondato la propria azione sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, resta onerata di dover provare il titolo fatto valere e di allegare l’inadempimento di controparte.
È invece onere del debitore provare l’esatto adempimento o eventuali altre circostanze che possano confutare la domanda.
Nel caso specifico il Magistrato siciliano si è premurato di verificare e dare esplicito riscontro della produzione da parte della banca, attrice sostanziale, del contratto di finanziamento, delle lettere di fideiussione, del piano di ammortamento munito di sottoscrizione del mutuatario.
3. Non vi è anatocismo nel piano di ammortamento alla francese. La capitalizzazione composta non è anatocismo.
La sentenza ha chiarito che nel piano di ammortamento alla francese non vi è anatocismo, dal momento che il calcolo degli interessi corrispettivi viene effettuato sempre e solo sul solo capitale residuo, che la quota di interessi per ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale residua dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata. Pertanto, non vi può essere anatocismo, atteso che esso si verifica solo se gli interessi scaduti siano capitalizzati e diventino così a loro volta base per la produzione di ulteriori interessi.
Fa di più la sentenza, che evocando la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130), statuisce che nel caso analizzato “la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”
4. Non vi è indeterminabilità nel piano di ammortamento alla francese.
Il Magistrato siracusano dedica un approfondimento nel precisare che nel sistema di ammortamento alla francese non può essere ravvisata alcuna indeterminabilità.
Puntualizza ad hoc che nei finanziamenti a rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il TAN (tasso annuo nominale) ed il TAE (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.
Il TAN non tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi. “Il pagamento di rate, composte da capitale ed interessi con cadenza infra- annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto.”
La differenza tra TAN e TAE, non configura alcuna discordanza tra i due dati, ma esprime solo che l’interesse annuale non è usualmente corrisposto in unica soluzione a fine anno, bensì è ripartito in rate infra-annuali in scadenza.
Ma precisa ancora l’attento Magistrato che non si realizza alcuna indeterminatezza, atteso che “una volta raggiunto l’accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”.
Puntualizza, inoltre, l’attento Magistrato che “il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull’interesse composto, non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi.”
Una chiosa importante della sentenza è rappresentata dalla precisazione offerta nell’indicare che sebbene i riferimenti giurisprudenziali avessero ad oggetto mutui a tasso fisso, “pur nondimeno, esse sono state nella prassi adattate anche alle fattispecie in cui, come nella specie, il contratto abbia previsto la variabilità del tasso di interesse”.
5. La differenza tra ISC e TAEG non comporta l’applicazione dell’art. 117, comma 6 e 7, TUB.
La sentenza ha respinto la contestazione avversaria di un tasso praticato diverso da quello indicato in contratto ed ha precisato che l’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma ha solo funzione informativa per far conoscere al cliente il costo totale effettivo del finanziamento prima di concluderlo.
Stabilisce, quindi il Magistrato che “da ciò discende che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo” e che per questo resta inapplicabile l’art.117 Tub, 6°, 7° c. Tub che regolano il caso in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
6. Non è indeterminata la pattuizione degli interessi con richiamo al parametro dell’EURIBOR se il divisore è indicato.
Il Tribunale siracusano ha innanzitutto ricordato che secondo l’orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n. 20801), si può ravvisare indeterminabilità del tasso pattuito con richiamo al parametro dell’Euribor (e conseguente applicazione dei tassi ex art. 117, 7°c. Tub), se nel contratto non è esplicitamente indicato il divisore civile (365 giorni) o commerciale (360 giorni), in quanto l’applicazione dell’uno o dell’altro comporta una sia pur modesta differenza nel computo degli interessi.
La sentenza specifica, poi, che nel caso di specie il divisore di 365 giorni risulta specificamente indicato all’art.2 del contratto, e pertanto alcuna indeterminatezza può essere ravvisata.
7. Per ottenere il risarcimento del danno va provato il nesso di causalità con la condotta della banca.
La sentenza in esame ha rigettato la richiesta del cliente della banca di ottenere il risarcimento del danno, precisando che non è sufficiente indicare il danno evento, ma è necessario “allegare in modo specifico e provare le conseguenze pregiudizievoli subite ed il nesso di causalità con la condotta della banca convenuta” che nel caso di specie risultano disattesi.
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