1 min read

Nota a Trib. Milano, Sez. XIV, 19 settembre 2024.

Massima redazionale

È irrilevante il richiamo e la produzione del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” predisposte dall’ABI. Tale provvedimento, che assorbe il parere n. 14251 del 20 aprile 2005 reso alla Banca d’Italia dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in quanto all’epoca richiesto in funzione della pronuncia della Banca d’Italia, concerne, infatti, esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI con riguardo a fideiussioni omnibus, con riferimento a un periodo compreso tra il 2002 e il 2005. Nel caso di specie, l’inutilizzabilità della decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito deriva dal fatto che la fideiussione sottoscritta dall’attore è stata contratta fuori da tale perimetro di accertamento[1], essendo stata rilasciata nel 2013, ossia a distanza di ben otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005.

Di talché, l’azione intrapresa, nella specie, dall’attore è configurabile quale stand alone, con la conseguenza che è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Ebbene, tale onere non è stato assolto dall’attore, il quale non ha svolto alcuna utile allegazione né istanza, avendo anche omesso il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e omettendo alcuna richiesta istruttoria negli atti antecedenti. In difetto di ciò, la domanda deve essere rigettata, con assorbimento dell’ulteriore domanda volta all’accertamento dell’intervenuta decadenza della banca dal diritto di escussione della garanzia.

 

 

 

___________________________________________________________________________

[1] Cfr. App. Milano, 20.04.2020, n. 947; App. Milano, 22.07.2020, n. 1953.

Seguici sui social: