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Nota a Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 27 novembre 2024, n. 1176.

di Giulia Turato

Avvocato

Il caso oggetto della pronuncia qui commentata trae origine dalla tipica opposizione a decreto ingiuntivo per:

  • nullità della fideiussione ritenuta conforme al noto schema predisposto dall’ABI nel 2003 e dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal
    provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005) quindi decadenza del creditore dall’azione nei confronti del garante ex art. 1957 c.c.;
  • inesistenza del credito azionato e l’applicazione di interessi usurari;
  • l’indeterminatezza dei costi e interessi applicati (Euribor):
  • l’anatocismo sotteso all’ammortamento alla francese e all’applicazione di una clausola floor;
  • la nullità del contratto di mutuo sotteso per carenza di causa;
  • la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente (mandataria);
  • illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi Gestita dalla Banca d’Italia.

La pronuncia, pur pressoché uniformandosi a svariate precedenti sul punto, è utile quale spunto di riflessione perché tratta simultaneamente e in maniera tranchant le tipiche eccezioni proposte nei casi analoghi.

Vediamo punto per punto i passaggi del Tribunale posti a fondamento del rigetto delle domande dell’opponente.

 

Sulla la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente e della nullità ex art. 58 Legge Notarile.

Il Tribunale ha ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sufficiente al fine di verificare la legittimazione del cessionario e, pertanto, la mera produzione del relativo avviso in fase monitoria è stata ritenuta probante. Premesso ciò, anche in relazione all’eccezione di cui alla carenza dei requisiti di inosservanza delle disposizioni in ordine alla sottoscrizione di parti, fidefacenti, interprete, testimoni e notaio, il Tribunale ha ritenuto che la mancanza della sottoscrizione delle parti e del notaio a margine del contratto determina una nullità formale, relativa cioè al documento. Pertanto, tale documento rimane idoneo a determinare la cessione del credito oggetto rappresentando la volontà manifestata dalle parti davanti al notaio e riportata nell’atto registrato, comunque, nei pubblici registri.

 

Sulla nullità della fideiussione.

L’opponente ha contestato la fideiussione oggetto di causa per la presenza della coincidenza degli artt. 1) (comma 2) (c.d. sopravvivenza della garanzia); 1) (comma 3) (c.d. reviviscenza della garanzia); 5) (comma 7) (deroga all’art. 1957 c.c.) estendendo anche alle con riferimento principi espressi dalla nota Cassazione SS.UU. n. 41994 del 2021. Il Tribunale rigettando la domanda ha ritenuto il rapporto non qualificabile come fideiussione omnibus e, pertanto, con le relative conseguenze. Le motivazioni a sostegno sono le seguenti: qualificazione data dalle parti (intestazione del contratto come fideiussione specifica), sia dal contenuto sostanziale ovvero la garanzia prevista per un’unica e singola pratica relativa al rapporto di mutuo ipotecario; identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante e l’accessorietà del contratto, emergente dalla sottoscrizione del contratto di fideiussione (29.08.2012) pochi giorni prima la concessione delle somme a mutuo alla garantita (05.09.2012). Inoltre, il Tribunale, ha ritenuto di aderire all’orientamento che ritiene la disciplina non applicabile alle fideiussioni specifiche facendo riferimento al testo del provvedimento della Banca d’Italia (punto 2). L’opponente, inoltre, faceva affidamento all’assolvimento dell’onere probatorio mediante la produzione del provvedimento citato non provvedendo ad alcuna idonea e ulteriore produzione documentale.

 

La carenza del requisito della qualità di consumatore

A nulla è valsa l’eccezione relativa all’applicabilità della disciplina consumeristica alle microimprese. Infatti, il Tribunale ha ritenuto il mero fatto della costituzione della società idoneo a qualificare il soggetto quale imprenditore.

 

Sulla nullità per qualificazione quale mutuo di scopo

Il Tribunale, anche qui, ha ritenuto necessaria la rigorosa prova che il contratto abbia avuto la finalità di eludere norme imperative che, nel caso di specie, non è stata raggiunta.

 

Sugli interessi usurari, l’indeterminatezza dei costi e interessi applicati (Euribor), l’anatocismo sotteso all’ammortamento alla francese e all’applicazione di una clausola floor

Anche qui, il Giudice, preso atto di quanto emerso dalla CTU, con riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, ha ritenuto sufficiente aderire alle conclusioni della CTU. Infatti, secondo il Tribunale il rimando è esaustivo dell’obbligo di motivazione. Discende, quindi, in conclusione, che per attaccare un decreto ingiuntivo emesso sulla base dei presupposti indicati nella pronuncia, bisogna essere inattaccabili (ovvero fornire rigorosa prova di quanto fatto valere con ogni eccezione).

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