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Nota a Trib. Brindisi, 10 dicembre 2024, n. 1780.

Massima redazionale

Nel caso in cui, come nel caso di specie, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale non siano sufficienti perché l’utente medio possa individuare univocamente il rapporto ceduto, altri elementi di prova possono soccorrere; in tal senso si è infatti affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere»[1].

Conviene questo giudice con l’orientamento espresso da parte della giurisprudenza di legittimità, per cui – in disparte l’ipotesi in cui sia allegato il contratto della cessione in oggetto, con l’espressa indicazione degli estremi di ogni contratto ceduto – a sostegno della prova dell’avvenuta efficacia cessione del credito possano essere allegate dalla parte interessata anche prove presuntive, ovvero una pluralità di circostanze gravi, precise e concordanti, quali, ad esempio, la produzione di lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione, oppure le dichiarazioni della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata.

Ebbene, nel caso attenzionato, in relazione alla seconda delle due cessioni del credito, la documentazione in atti consente di ritenere provato l’evento traslativo, essendo stato allegato il contratto di cessione, in cui sono riportati i criteri di inclusione dei rapporti nella cessione (non del tutto univoci), ma anche la lettera raccomandata di comunicazione dell’avvenuta cessione del 30 novembre 2015, ricevuta dal destinatario il 20 gennaio 2016. Tanto consente di ritenere perfezionata l’avvenuta cessione. Per converso, con riguardo alla prima, si impongono due considerazioni: per un verso, infatti, risulta dimostrata l’avvenuta cessione come fatto storico, alla luce della raggiunta prova giudiziale della seconda cessione, quella fra la prima cessionaria, e l’odierna convenuta; per altro verso, essa non può ritenersi produttiva di effetti nei confronti dell’attore, debitore ceduto, e dunque a lui opponibile, risultando insufficiente la prova offerta da costituita dalla sola allegazione di copia della Gazzetta ufficiale, su cui è pubblicato un avviso di cessione in blocco che, come detto, non consente di individuare in modo univoco l’inclusione del credito per cui è causa fra quelli oggetto di cessione.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5617/2020.

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