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Nota a Trib. Cagliari, 4 dicembre 2024, n. 2549.

Segnalazione a cura degli Avv.ti Anna Maria Panigada e Marcello Colamatteo.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Con la sentenza n. 2549/2024, il Tribunale di Cagliari, nell’ambito del giudizio di merito relativo ad un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha affrontato sia la controversa questione del piano di ammortamento alla francese sia il tema della rilevanza degli interessi di mora nel calcolo dell’usura.

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Il fatto.

La vicenda prende le mosse da un atto di precetto con cui, un primario Istituto di Credito, nel lontano 2010, aveva intimato a una società operante nel settore alberghiero il pagamento della somma di € 4.389.140,14, oltre le spese, competenze, accessori ed interessi di mora dovuti, in forza di due contratti di mutuo fondiario stipulati, rispettivamente con atto del 28.12.1999 (e atto di erogazione a saldo e quietanza del 09.02.2000) e con atto dell’8.10.1997 (e atto di erogazione a saldo e quietanza del 09.02.2000).

Ne seguì il pignoramento di un lotto di terreno con sovrastante complesso alberghiero, composto da due fabbricati ad uso alberghiero e l’apertura della relativa procedura esecutiva immobiliare.

La società alberghiera esecutata, in data 14 marzo 2014, propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.

Con ordinanza del 31.10.2014, il Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza cautelare per la sospensione, alla rifusione delle spese processuali ed assegnando alla società opponente il termine di 30 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito che ha portato alla decisione oggetto della sentenza in commento.

Nella parte espositiva della citazione, invero, la società attrice aveva dedotto:

1) la “nullità delle clausole determinative degli interessi inserite nel piano di ammortamento dei contratti di mutuo fondiario”, evidenziando che tali “non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex art. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità” e che “il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento dovrebbe essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice e non di quello composto utilizzato appunto nell’ammortamento alla francese”;

2) la “natura usuraria del tasso di interesse applicato” sia rispetto al tasso complessivo che al tasso di mora.

Da parte sua, l’istituto di Credito, nel resistere, deduceva l’intervenuta prescrizione decennale; il mancato assolvimento dell’onere della prova e la natura risarcitoria degli interessi di mora e che “nel caso di specie, la soglia non sarebbe comunque superata, poiché in entrambi i contratti cui è causa la mora è stata pattuita in misura nettamente inferiore. Mentre rispetto all’eccepito “anatocismo del mutuo e sull’ammortamento alla francese, l’opposta deduceva che “dal contenuto della citazione avversaria non si desume quali siano state le irregolarità che avrebbero contraddistinto i piani di rimborso dei due finanziamenti. Non vengono descritte le caratteristiche dell’ammortamento alla francese né si comprende se esso sia stato effettivamente applicato ai rapporti oggetto di causa”.

La causa veniva istruita su base documentale e a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.

A seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha rimesso la causa in istruttoria al fine di chiedere chiarimenti al consulente e, successivamente, letti i chiarimenti, ha trattenuto la causa a decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

La decisione.

a) Sul sistema di ammortamento alla francese.

In merito al piano di ammortamento alla francese, il magistrato isolano, condividendo quella che definisce “prevalente … giurisprudenza”, osserva che “il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè «alla francese») non importa [..] automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza […][1].

Per il giudicante, infatti, l’interesse non sarebbe “produttivo di altro interesse poiché non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato[2]. In definitiva, sebbene gli interessi pagati dal mutuatario risultano alla fine di entità maggiore – in quanto nel mutuo alla francese il rimborso del capitale si realizza più lentamente – tuttavia il debitore gode del vantaggio di pagare rate sempre uguali e soprattutto evita il versamento delle rate più onerose all’inizio del finanziamento, quando è maggiore il capitale su cui rientrare ed è più alto l’importo degli interessi”.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale sardo ha ritenuto chenella specie non risulta che le clausole relative agli interessi siano indeterminate, posto che, (…) risulta fissata la misura nella sommatoria di una quota fissa pari a un punto, maggiorata al tasso Euribor a 6 mesi. Viene poi previsto che, in difetto di rilevazione del predetto indice, deve farsi riferimento ai BOT a sei mesi e, in ulteriore subordine, alla media aritmetica delle quotazioni di alcuni istituti di credito europei” Tali considerazioni vengono estese anche all’altro mutuo a tasso fisso, giungendo così ad affermare  che il  “contratto contiene tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni del mutuatario, rata per rata, e del rimborso della quota capitale e del pagamento periodico degli interessi sul capitale in godimento”.

b) Sul superamento del tasso soglia usura con riferimento agli interessi di mora.

È stata ritenuta meritevole di accoglimento, invece, la doglianza relativa all’usura, riferita al superamento del tasso soglia degli interessi di mora.

Come noto, quest’ultima questione ha trovato la sua definizione nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha “stabilito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori[3].

Ebbene, in perfetta adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite, la presente sentenza conferma che la valutazione dell’usura va parametrata, non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi di mora.

Nel suo iter motivazionale, infatti, preliminarmente, il Giudice cagliaritano ha sottolineato che, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraia sia dovuta in relazione al contratto concluso[4].

Vista la data della stipula dei contratti sub judice, il magistrato ha ricordato, inoltre, che la “Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, come nella specie, il tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall’01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori.

Ne consegue che la formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5)”.

E, sempre in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite, ove l’interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia, solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta ferma l’applicazione dell’art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi di mora nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Fatte queste precisazioni, il Giudice dichiara di condividere il metodo di calcolo e fa propri risultati espressi dal consulente d’ufficio che, nelle integrazioni depositate il 9.11.2021, aveva precisato che “per entrambi i mutui il tasso corrispettivo al momento della pattuizione era al di sotto del Tasso Soglia Usura (Tabelle 1, 4 e 7)”, mentre per il solo mutuo stipulato l’8.10.1997 il tasso di mora pattuito all’art. 6 del contratto “risulta essere al di sotto del Tasso Soglia (tabelle 2 e 5)”, ma nell’atto di erogazione a saldo e quietanza del 9/02/2000 “rileva un tasso di mora superiore al T.S.U. (tabelle 2 e 5)”. Con riguardo al secondo mutuo, il ctu ha rilevato che sia nell’art. 7 del contratto stipulato il 28.12.1999 relativo alla pattuizione degli interessi di mora sia nell’atto di erogazione a saldo e quietanza, “il tasso di mora pattuito è superiore al T.S.U.”.

Pertanto, alla luce dei risultati della consulenza tecnico-contabile – che, appunto, rileva “l’usurarietà originaria dei mutui azionati dalla banca” – il giudice ha ritenuto l’opposizione all’esecuzione parzialmente fondata e ha dichiarato la nullità della clausola del contratto di mutuo che prevede l’applicazione degli interessi di mora. Ne consegue che, “ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c., da applicare secondo l’orientamento sancito dalla citata sentenza S.U. n. 19597/2020, l’opponente è tenuto alla restituzione, oltre al capitale residuo, dei soli interessi convenzionali corrispettivi”.

Ergo, ritenuto “corretto ai fini del decidere il ricalcolo effettuato in sede peritale nella relazione integrativa depositata dal C.T.U. in data 9.11.2021 nella misura di € 5.878.236,67 alla data di deposito della perizia in data 19.06.2018”.

Mentre, “rigetta nel resto” e “compensa le spese del giudizio per la metà e condanna parte opposta Banca della restante metà da liquidarsi in favore di parte opponente oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge” ponendo “le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella stessa misura”.

É doveroso rilevare che questa pronuncia arriva a distanza di quasi un anno dalla sentenza della Prima Sezione Penale del Tribunale di Cagliari, n. 3235/2023, depositata il 22.01.2024, che aveva visto salire sul banco degli imputati l’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di uno dei più importanti Istituti di Credito italiani con l’accusa di usura bancaria, riferita agli stessi contratti di mutuo oggetto della sentenza qui in commento[5].

Anche in quella sede, aderendo “ai principi (…) e ai criteri di calcolo indicati dalle Sezioni Unite al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori in relazione al periodo di tempo oggetto del capo di imputazione (anni 19972000)” e facendo propri i risultati del consulente del P.M, è stato affermato che “in entrambi i contratti di finanziamento, il tasso di mora pattuito alla data di perfezionamento del mutuo, non aveva rispettato i limiti dei tassi soglia, in quanto, il tasso di mora era stato indicato contrattualmente in 9,89%, il tasso soglia usura era pari all’8,01%, e quindi vi era stato un superamento pari all’1,88%[6].

È bene sottolineare, però, che, nonostante il Tribunale sardo abbia reputato che “dal punto di vista dell’elemento oggettivo della condottapossono dirsi configurabili i delitti di usura” e pur affermando che gravi sull’organo apicale uno specifico dovere di controllo, tuttavia, il Collegio ha ritenuto che l’imputato avesse “agito in assenza di dolo generico”, assolvendolo dai reati di usura a lui ascritti “perché il fatto non costituisce reato”.

 

 

 

 

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[1] Da ultimo ABF Collegio Napoli 7.2.2023 n. 1224.

[2] Cfr.: Trib Bologna, 24/06/2017, n. 1292; Trib. Udine, 27/6/2016, n. 874

[3] Cfr.: Disciplina antiusura e interessi moratori, nota redazionale a Cass. Civ., Sez. I, 4 gennaio 2023, n. 145; Sul punto si veda, sempre su questa rivista S. RESCIGNO: Usura e interessi di mora: la Suprema Corte conferma l’esclusione della sommatoria tra tassi d’interesse corrispettivi e tassi di interesse moratori ai fini della verifica antiusura, nota a Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144.

[4] Cfr.: Cass. S.U. 19597/2020.

[5] Cfr.: V.V. LOI: L’usura bancaria e la responsabilità degli organi “di vertice”. Per il Tribunale di Cagliari l’usura c’è e «sull’organo apicale grava uno specifico dovere di controllo», ma in assenza di dolo generico il fatto non costituisce reato, nota di approfondimento a Trib. penale di Cagliari, sent.n. 3235/2023 del 25.10.2023, dep. il 22.01.2024, pubblicata su: https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/03/25/v-v-loi. Secondo l’accusa, l’imputato, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca mutuante, “si faceva promettere dal rappresentante legale” della società “interessi di mora nella misura del 9,89%, superiori al tasso soglia all’epoca vigente, determinato nella misura dell’8,01%. Con l’aggravante di cui al IV comma, n. 4, del summenzionato articolo poiché commesso nell’ambito di attività bancaria.

[6] Cfr.: Trib. pen. di Cagliari, sent.n. 3235/2023, dep.il 22.01.2024, cit.

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