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Nota a Trib. Lecce, Sez. III, 14 novembre 2024, n. 3544.

Massima redazionale

È stato recentemente chiarito che i principi, ormai noti, sanciti dalle Sezioni Unite Civili n. 41994/2021 espressamente pronunciati in tema di “fideiussioni bancarie omnibus” valgono anche per le c.d. “fideiussioni specifiche”, in quanto la nullità riconosciuta alle clausole anticoncorrenziali conformi allo schema ABI hanno a oggetto contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui in presenza di clausole nulle di cui al modello ABI, anche alle già richiamate fideiussioni specifiche, «quantomeno in parte qua, il contratto sarebbe “a valle”»[1].

Ciò stabilito, le clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8 della fideiussione specifica del 22.05.2017 siano nella sostanza, anche se non nella forma, riproduttive delle clausole n. 2 c.d. “di reviviscenza”, n. 6 “di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” e n. 8 c.d. “di sopravvivenza” dichiarate in contrato con l’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 dalla Banca d’Italia nel provvedimento n. 55 del 02.05.2005. Ciò non di meno, non è predicabile la nullità assoluta dell’intero contratto fideiussorio mancando agli atti qualsiasi allegazione e prova che, nel caso specifico, in mancanza delle predette clausole l’istituto di credito non avrebbe concesso il prestito alla società. La difesa di parte opponente si limita a sostenere che «ovviamente senza le predette clausole l’istituto di credito senz’altro non avrebbe concesso il prestito alla società» (diffusamente negli scritti dell’attrice), ma non ha prodotto alcun documento dal quale inferire il rifiuto di valutare eventuali istanze di trattativa e/o modifica in ordine alle clausole della fideiussione laddove, al contrario, la Banca opposta ha validamente documentato che, in altre occasioni, l’istituto di credito ha acconsentito a modifiche e/o deroghe rispetto al modello predisposto; né l’utilizzo di un modello prestampato può di per sé valere a escludere la possibilità di intavolare trattative con l’ente creditizio.

A fronte di tanto, va dichiarata la nullità parziale del contratto in esame, limitatamente alle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8 della fideiussione specifica, con conseguente reviviscenza delle disposizioni codicistiche che dette clausole derogavano.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243.

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