L’omessa informativa in merito agli scenari probabilistici non assume rilevanza nel caso di specie, poiché il contratto in derivati attenzionato è rappresentato da un’operazione plain vanilla, di obiettiva semplicità, nella quale gli esiti attesi sono immediatamente verificabili (esaminando, per esempio, la tendenza dell’EURIBOR, pubblicata su siti internet di facile accessibilità).
Con riguardo al mark to market, occorre considerare che, al momento della conclusione del contratto di interest rate swap, l’Istituto di credito ha compiutamente indicato tutti i costi dell’operazione, distinguendo la componente remunerativa della Banca e la componente di copertura del rischio di mercato. In altri termini, il MTM era stato chiaramente esplicitato nel contratto e non conteneva voci occulte.
È parimenti infondata la domanda di nullità del contratto per mancanza di collegamento con l’oggetto sociale della società, dal momento che i compiti dell’amministratore, diretti all’attuazione dell’oggetto sociale, includono anche quelli, strettamente connessi, inerenti alla gestione economico-finanziaria della Società, che comprendono anche la stipulazione di contratti di locazione finanziaria e in derivati.