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Nota a ACF, 2 settembre 2024, n. 7570.

Massima redazionale

Con riferimento all’informativa precontrattuale, nel verbale di consulenza il ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione con la quale “conferma che è stata messa a disposizione… la documentazione menzionata nell’ambito delle specifiche Avvertenze della Banca alla voce ‘Informazioni relative allo strumento/prodotto finanziario oggetto dell’operazione’ secondo le modalità descritte alla medesima voce”. In tale sezione, inter alia, risulta essere stato segnalato che “Ulteriori informazioni sullo strumento finanziario oggetto dell’operazione di cui sopra sono contenute nel (…) KID (…) predisposto dall’Emittente dello strumento finanziario che in ottemperanza alle previsioni normative Le abbiamo consegnato (…)”.

Ebbene, l’attestazione di avvenuta consegna del KID è idonea prova del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell’Intermediario collocatore.

Nel KID, oltretutto, risulta debitamente riportato l’elevato livello di rischiosità, dello strumento, classificato con un indicatore di rischio pari a 6 su una scala fino a 7, come anche il rischio di perdita totale del capitale investito.

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