Nota a ABF, Collegio di Milano, 6 giugno 2024, n. 6765.
Massima redazionale
Materia del contendere è un bonifico istantaneo effettuato da parte ricorrente. È, difatti, incontroverso che l’operazione oggetto di ricorso è stata disposta, sia pure per effetto di artifizi e raggiri, personalmente da parte ricorrente, che è entrata nella propria area personale dell’home banking seguendo le istruzioni del truffatore da cui ha recepito le indicazioni quanto a beneficiario, IBAN e causale del bonifico, sia pure nell’erronea convinzione di procedere, in tal modo, allo storno di un presunto pagamento fraudolento. Da ciò consegue che alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina delle operazioni non autorizzate di cui al D.lgs n. 11/2010 e che, quindi, l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione (comunque fornita nella specie). Da ciò consegue altresì – ed è principio consolidato – che le operazioni effettuate dal cliente, seppure sulla base di un consenso viziato dal raggiro subito dal terzo ignoto, non possono configurarsi come non autorizzate in quanto ex art. 5 d.lgs. n. 11/2010 tale è quella effettuata in assenza del consenso del pagatore[1] e che la domanda non possa essere accolta se non sul presupposto che nella specifica fattispecie sia ravvisabile una eventuale responsabilità in termini di concorso di colpa dell’intermediario (nei cui confronti non è configurabile una responsabilità oggettiva) sulla base delle norme di diritto comune, qualora emerga dalla documentazione in atti un suo apporto causale.
Vanno, dunque, analizzati i fatti che hanno caratterizzato la truffa patita da parte ricorrente.
Dal registro chiamate si può rilevare che le chiamate ricevute risultano effettivamente provenienti da un numero che coincide con il numero verde dell’intermediario, circostanza che integra una fattispecie di ID caller spoofing, truffa certamente insidiosa, ma oggi nota come diffusa modalità truffaldina anche evidenziata dai media. Dagli screenshot degli SMS fraudolenti si evince che gli sms sono inseriti in una chat la cui denominazione coincide con quella dell’intermediario convenuto, circostanza, questa di per sé non particolarmente significativa, tenuto conto che nella specie non appaiono messaggi genuini né prima né dopo quelli truffaldini. Vi è, poi, il fatto che il servizio clienti dell’intermediario convenuto non è operativo dalle ore 15:00 del sabato sino alle ore 09:00 del lunedì, laddove nella specie l’operazione è stata effettuata proprio di sabato. Tuttavia, fermo che l’assenza di un servizio clienti continuo ovvero eventuali difficoltà di collegamento con il servizio clienti ben possono essere considerati, in astratto e nel quadro complessivo in cui si inseriscono, elementi idonei a fondare una responsabilità dell’intermediario, resta il fatto che dal registro chiamate prodotto da parte ricorrente emerge come la chiamata del falso operatore sia avvenuta alle ore 14:40 del sabato e quindi in un momento in cui una telefonata tempestiva era ancora possibile. Infine, va considerato che l’operazione contestata è costituita da un bonifico istantaneo di per sé non revocabile in quanto eseguito in tempo reale (nel caso di specie, come risulta dai log, alle ore 14:59). Tutto ciò in un contesto in cui parte ricorrente, sia pure per effetto di artifizi e raggiri, ha accettato di effettuare un bonifico a un soggetto sconosciuto nell’inverosimile presupposto di procedere così allo storno di un presunto pagamento fraudolento.
In conclusione, ritiene il Collegio che nella specie non sussistano i presupposti per considerare sussistente una condotta colpevole dell’intermediario.
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[1] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 432/2023.
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