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Nota a App. Cagliari, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 9.

Segnalazione a cura dell'Avv. Federico Meloni.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Con la sentenza n. 9 del 16 luglio 2024, pubblicata il 23 luglio, la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto il reclamo proposto da una società sas e dal socio illimitatamente responsabile, revocando, per l’effetto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Il reclamo in parola ha trovato accoglimento per la regione più liquida, ovvero il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito che aveva presentato l’istanza di liquidazione giudiziale, ritenuto «assorbente rispetto alla verifica del requisito dimensionale dell’impresa ed alla valutazione incidentale circa l’esistenza del credito».

 

Il fatto.

Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato aperta la liquidazione della società sas e del socio illimitatamente responsabile ritenendo raggiunta la prova dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla legge e segnatamente:

  • la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società convenuta;
  • la legittimazione attiva della ricorrente, quale cessionaria del credito in virtù di un’operazione di cartolarizzazione regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e comunque oggetto di ricognizione da parte del cedente;
  • i requisiti di cui agli art. 2 lett. d), 121 CCII, non essendo ricavabili dalla documentazione prodotta dalla convenuta i dati relativi alle attività e alle passività effettive degli ultimi tre esercizi;
  • la sussistenza del presupposto di procedibilità, avuto riguardo all’ammontare del credito in capo alla ricorrente;
  • lo stato di insolvenza, desumibile dall’incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni.

In particolare, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto che nell’avviso ex art. 58 TUB fossero specificati i criteri atti ad individuare i crediti rientranti nel perimetro della cessione e che, in ogni caso, la dichiarazione proveniente dalla banca cedente – con la quale si attestava che il credito in contestazione per il saldo del conto corrente  rientrava nell’operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – costituiva prova sufficiente dei fatti costituivi della legittimazione attiva della ricorrente. Quanto al requisito dell’iscrizione nell’albo speciale ex art. 106 Tub, proseguiva il Tribunale, l’eventuale difetto di iscrizione non aveva rilevanza civilistica bensì meramente interna al sistema bancario.

Avverso tale sentenza hanno proposto reclamo sia la società sia il socio illimitatamente responsabile, deducendo:

«(i) l’erronea applicazione dell’art. 2 lett. d) CCII laddove il Tribunale escludeva fosse rimasta provata la qualità di impresa minore in capo alla resistente, invece desumibile in base ai principi OCI dalle dichiarazioni fiscali, regolarmente depositate, e dalla documentazione contabile prodotta;

(ii) l’erronea valutazione dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva del soggetto istante, qualificatosi cessionario del credito derivante da rapporti bancari riconducibili» all’asserita cessione «non meglio identificati nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB;

(iii) la violazione dell’art. 106 TUB nella parte in cui il primo giudice limitava al solo ordinamento bancario gli effetti della mancata iscrizione all’albo speciale della società vigilate;

(iv) la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 117 TUB per avere il giudicante mancato di trarre dal difetto di sottoscrizione del contratto di conto corrente in tutte le sue parti le dovute conclusioni in punto di invalidità delle poste debitrice applicate sul conto corrente».

Si è costituta la cessionaria, a mezzo della sua rappresentante e procuratrice, resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto.

La liquidazione Giudiziale, invece, non si è costituita, rimanendo contumace.

 

I motivi della decisione

La Corte d’Appello ha accolto il reclamo ritenendo «la censura formulata avverso il capo della sentenza che riconosceva la legittimazione attiva della società cessionaria dirimente ai fini della decisione del presente reclamo».

Sulla mancata prova dell’inclusione del credito nella cessione:

a) Insufficienza dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Il Collegio sardo ha accertato che «l’avviso di cessione pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (…) contiene soltanto il riferimento alla data del contratto di cessione (…) e l’indicazione che l’oggetto della cessione riguardaun insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative …”, di seguito elencate in base a eventi temporali (sorti anteriormente al 31.12.2016) e/o classificati in base a criteri attinenti a qualità del credito (passati a sofferenza)».

Secondo l’organo giudicante «la descrizione non ha dunque la pretesa di esaustività rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, visto che menziona “un insieme di crediti” e non tutti i crediti aventi quelle caratteristiche».

Pertanto, non può «riconoscersi nell’avviso ex art. 58 TUB la prova inconfutabile dell’inclusione del credito derivante dal rapporto di conto corrente in questione nella cessione” in parola. Infatti, «l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione» deve contenere «tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione[1] [1], dovendosi tener ben distinti il profilo dell’esistenza e dell’efficacia della cessione, sostanziato appunto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da quello della prova del contenuto della cessione ed in particolare dell’inclusione del credito di cui si discute nell’operazione di cessione in blocco»[2] [2].

Nel caso specifico, la Corte territoriale ha evidenziato che «la classificazione della tipologia dei crediti ceduti riportata nell’avviso è espressamente indicata come meramente orientativa e non consente quindi di trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante per l’apertura della procedura di liquidazione, non essendo stata documentata la data di insorgenza del credito della …e la sua derivazione da rapporti in sofferenza o risolti e comunque la sua inclusione in quell’insieme di crediti esposti nell’avviso».

b) Sul valore probatorio della dichiarazione della cedente.

Inoltre, secondo il Collegio isolano, «in mancanza della produzione del contratto di cessione, l’“insieme” dei crediti ceduti non può nemmeno essere ricostruito con sufficiente certezza attraverso una dichiarazione scritta resa a posteriori da un soggetto che non sappiamo sia legittimato alla disposizione del credito in contesa e che comunque non può “testimoniare” il contenuto del contratto di cessione, di cui non fornisce nemmeno gli elementi necessari a catalogare la tipologia dei crediti ceduti»[3][3].

Infine, la Corte ha ritenuto che «il difetto di legittimazione attiva della cessionaria è assorbente rispetto alla verifica del requisito dimensionale dell’impresa ed alla valutazione incidentale circa l’esistenza del credito», e «disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in accoglimento al reclamo proposto dalla società sas e dal socio illimitatamente responsabile avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari», ha revocato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 51 c. 12 CCII e condannando «la resistente alla rifusione in favore dei reclamanti delle spese processuali».

 

 

 

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[1] Cfr.: Cass. civ. n. 21821/23; conf. n. 3405/24; n. 7866/24.

[2] Cfr.: Cass. civ. n. 17262/2024; v. anche n. 5478/24.

[3] In merito al valore probatorio della dichiarazione della cedente si veda, sempre su questa rivista: V. V. LOI: La “valutazione rigorosa” delle prove. Tra valore della dichiarazione della cedente e produzioni “necessarie” per l’estensione della nullità antitrust alle fideiussioni specifiche, nota a Trib. di Cagliari, Sez. I, 4 gennaio 2024.

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