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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 16 maggio 2024, n. 5902.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

La controversia oggetto di odierna disamina affronta il delicato tema del riparto di competenza, rationae materiae, tra l’ABF e l’ACF, nel caso in cui vengano in rilievo contestazioni riguardanti il mancato e/o inesatto trasferimento di titoli da un intermediario all’altro.

Più nel dettaglio, i Ricorrenti hanno lamentato all’ABF la mancata esecuzione, da parte della Banca odierna resistente, delle disposizioni dai medesimi impartite aventi ad oggetto il trasferimento di titoli giacenti presso quest’ultima e la mancata informativa al riguardo.

La Banca ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per incompetenza rationae materiae dell’ABF, dal momento che la questione sottoposta all’Arbitro rientrerebbe nella materia dei “servizi di investimento”, di competenza dell’ACF e non dell’ABF.

Nel rigettare le doglianze dei Ricorrenti, l’Arbitro ha operato un’esatta actio finium regundorum della competenza dei due Colleghi in una materia, come quella del trasferimento dei titoli da un intermediario all’altro, che presenta zone grigie di possibile interferenza tra le competenze dei due sistemi di ADR.

In tale contesto, l’ABF ha innanzitutto chiarito che rientrano nel proprio ambito di competenza tutte le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie non assoggettate al Titolo VI del TUB, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del TUF, tra le quali vi rientrano anche le controversie attinenti ai servizi e le attività di investimento.

Pertanto, secondo l’Arbitro, è pacifico che le controversie relative a servizi ed attività di investimento non rientrino nella competenza dell’ABF. Tuttavia, in tale contesto, si è posto il problema di stabilire se le controversie relative al trasferimento di titoli rientrino nella nozione di “servizio o attività di investimento”.

Sul punto, il Collegio ha richiamato quanto stabilito dall’estratto verbale del primo forum tra ABF e ACF[1] in cui è stato precisato che, se la controversia riguarda il trasferimento del conto deposito titoli (ad esempio, ritardo e conseguente estinzione del conto), la competenza spetta all’ABF. In altri termini, se nella controversia rilevano aspetti riconducibili al ruolo dell’intermediario come “amministratore” del rapporto, la competenza spetta all’ABF. In caso contrario, se nell’ambito di una controversia relativa al trasferimento dei titoli viene in rilievo un “nesso di strumentalità” tra il trasferimento e la concreta operatività dei titoli depositati, allora la controversia rientra nell’ambito di competenza dell’ACF.

Pertanto, se la doglianza relativa al ritardo nel trasferimento dei titoli è solamente strumentale e funzionalmente collegata alla doglianza principale relativa all’impossibilità di effettuare altre operazioni sui titoli, e abbia quindi avuto conseguenze sulle chance di investimento del cliente[2], la competenza spetterà all’ACF e non all’ABF.

Posto che alcun dubbio si è prospettato in termini di riparto di competenza tra i due Collegi, l’ABF ha cercato di comprende se, nel caso di specie, la doglianza attenesse o meno agli effetti del comportamento della Banca sulle possibilità di investimento dei Ricorrenti.

Dalla documentazione versata in atti, il Collegio ha accertato la propria competenza, dal momento che, in effetti, la contestazione dei Ricorrenti atteneva al ritardo, da parte della Banca odierna resistente, nel dar seguito ad una richiesta di trasferimento di un dossier titoli, nonché al mancato trasferimento di uno di essi.

Venendo al merito della contestazione, invece, il Collegio non ha potuto riscontrate un effettivo ritardo nel trasferimento dei titoli, dal momento che nessuna delle parti ha prodotto copia del contratto che regolamenta il trasferimento dei titoli.

Detto ciò, secondo l’Arbitro, la mancanza di una puntuale disciplina delle tempistiche di trasferimento dei titoli non esonera comunque la Banca dall’osservanza dei doveri generali di buona fede e correttezza, dovendo le richieste essere comunque evase nell’arco di un breve tempo.

Sono stati molti i casi in cui l’Arbitro ha infatti stabilito l’illegittimità della condotta delle Banche nel caso di richieste di trasferimento di titoli evase dopo mesi[3].

Tuttavia, il ritardo in re ipsa, a detta dell’Arbitro, non vale a configurare una responsabilità civile in capo alla banca, incombendo sempre sul cliente l’onere di provare i pregiudizi eventualmente patiti.

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ha rigettato la domanda dei Ricorrenti sia perchè l’operazione censurata è stata compiuta dalla Banca entro il termine di un mese, non sufficiente per integrare un comportamento negligente della Banca sia perché il comportamento astrattamente illecito di quest’ultima non sarebbe stato comunque in grado di fondare una pretesa risarcitoria, stante la genericità della pretesa dei Ricorrenti, sia nell’an sia nel quantum.

 

 

 

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[1] https://www.arbitrobancariofinanziario.it/novita/notizia/estratto-verbale-primo-forum-abf-acf/

[2] Cfr., Decisione ABF, Collegio di Milano, n. 913/2024.

[3] Cfr., Collegio di Roma, n. 7812/2023; Collegio Roma, n. 5434/2022.

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