Vanno al riguardo riprese le considerazioni recentemente sviluppate[1], per cui si è concluso che, poiché, anche in ragione della divisata rilevabilità d’ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti, sarebbe stato onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione non solo allegando la Gazzetta Ufficiale, recante l’avviso dell’avvenuta cessione, da parte dell’Istituto di credito di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti oggetto del giudizio, di guisa che, una volta considerato che la produzione eseguita in allegato al ricorso comprova solo la notificazione della cessione ai fini di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento che il debitore dovesse effettuare nelle mani del cedente, il mancato assolvimento sul punto dell’onere probatorio, su di essa perciò specificatamente gravante, priva la medesima cessionaria della richiesta qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente sua estraneità all’odierno giudizio.
________________________________________________________________
[1] Cfr. Cass. n. 10786/2024.