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Nota a ABF, Collegio di Napoli, 8 marzo 2024, n. 3058.

di Bianca Tempesta

Avvocato praticante

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pronuncia in tema di ricorso, che ha ad oggetto la mancata indicazione del regime finanziario adottato, ovvero di capitalizzazione degli interessi, in violazione dell’art. 117 TUB per un contratto di mutuo ipotecario, rispetto al quale viene contestata la natura usuraia, con conseguente domanda di dichiarazione di nullità delle clausole relative e richiesta di rimborso degli interessi pagati.

A tal proposito, il Collegio si riporta all’orientamento consolidato dei Collegi e della giurisprudenza di merito per il contestato effetto anatocistico implicato dal piano di ammortamento alla francese.

Infatti, più volte gli stessi hanno ritenuto infondate le contestazioni mosse dai ricorrenti sul piano di ammortamento alla francese, sottolineando che questa tipologia di piano di ammortamento a rate costanti non importa né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione di
interessi e, pertanto, essa non è in contrasto con il divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell’ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.

Tale sistema di calcolo degli interessi comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce, escludendo dunque, qualsivoglia discordanza tra il tasso concordato e quello effettivo.

Pertanto, appare conforme che il metodo di ammortamento “alla francese” non presenta, in sé, alcun profilo di illegittimità, né con riguardo al meccanismo della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (ex art. 1194 c.c.), né in relazione al calcolo tipico degli interessi, automaticamente computati rata per rata soltanto sul capitale residuo e perciò a scalare (ex art. 1283 c.c.).

In più si precisa che, per quanto sia effettivamente innegabile che il piano di ammortamento “alla francese” possa comportare anche una imputazione convenzionale sulla rata di interessi non ancora effettivamente maturati, per effetto del decorso del tempo, sul capitale mutuato, è del pari incontestabile che gli artt. 1282 e 1499 c.c. esplicitamente consentono una convenzione in forza della quale gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale” (Collegio di Napoli, decisione n. 17944/2020; decisione n. 9742/2023; in termini, Collegio di Bari, decisione n. 7793/20; Collegio di Bologna decisione n. 3879/2022).

A tal proposito, alla luce delle motivazioni summenzionate, stante la mancanza di illegittimità, il Collegio non accoglie il ricorso.

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