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Nota a ACF, 6 marzo 2024, n. 7236.

Massima redazionale

L’esistenza di un obbligo in capo all’intermediario di informazione circa le vicende e l’andamento del titolo successivamente all’acquisto non può essere desunta, sic et sempliciter, dalla previsione dell’art. 21 TUF. La previsione di un obbligo di informazione post-contrattuale, collocato cioè nella fase esecutiva del rapporto, può sussistere solo nell’ambito del contratto di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti, laddove previsto nel contratto, trovando in questi casi giustificazione nelle specificità proprie di tali servizi.[1].

Ebbene, nel caso di specie, non emerge alcun elemento probatorio (o anche solo indiziario) dalla documentazione in atti che possa far ritenere configurabile in capo all’Intermediario un siffatto obbligo informativo nella fase di detenzione dei titoli.

 

 

 

 

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[1] Cfr. ACF, 06.04.2020, n. 2442; ACF, 14.04.2020, n. 2462; ACF, 20.04.2020, nn. 2478 e 2479.

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