Nota a Cass. Civ., Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1599.
Massima redazionale
Nella specie, la Corte territoriale non ha affermato che gli obblighi informativi fossero stati assolti con la semplice consegna del documento generale sui rischi degli strumenti finanziari, precisando che tale attività «assolve una funzione strumentale e propedeutica consistendo in una informativa doverosa ma preliminare e sommaria che serve a rendere il cliente più consapevole rispetto ai rischi dell’investimento e del mandato conferito alla banca».
In materia di servizi di investimento mobiliare, l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento[1]. L’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dalle relative prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo[2].
Ebbene, nel caso di specie, nei giudizi di merito era stato accertato che alla consegna del documento informativo generale fosse seguita l’acquisizione e la messa a disposizione del cliente di ulteriori informazioni dettagliate relative ai titoli negoziati relative alla situazione conoscibile alla data della negoziazione, epoca nella quale il rating dei titoli era ancora in A+ e, quindi, l’indice di rischio molto basso.
Il giudice d’appello, nel valutare l’informativa specifica fornita agli investitori, ha evidenziato una serie di elementi che la rendevano adeguata e sufficiente. Correttamente la Corte ha escluso che dopo la negoziazione dei titoli la Banca, sulla base della tipologia del contratto instaurato vi fosse un obbligo di monitoraggio dell’andamento degli investimenti effettuati dal cliente. In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b, TUF, sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso[3]. In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario assolve l’obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998, allorché raccolga preventivamente, all’atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell’investitore e sottoponga a quest’ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d’investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell’operazione[4].
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[1] Cfr. Cass. n. 15936/2018.
[2] Cfr. Cass. n. 18153/2020; Cass. n. 35789/2022.
[3] Cfr. Cass. n. 10112/2018; Cass. n. 17949/2020; Cass. n. 24655/2023.
[4] Cfr. Cass. n. 22513/2021.
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