Nota a ACF, 4 gennaio 2024, n. 7112.
Massima redazionale
In ordine agli obblighi informativi riferiti alla fase genetica dell’operatività controversa, dall’esame della documentazione prodotta dall’Intermediario si rileva che il cliente, sottoscrivendo il contratto-quadro, ha dichiarato di aver ricevuto copia integrale del Documento di sintesi e ha firmato ogni singolo foglio. Inoltre, l’Intermediario ha versato in atti le schede di adesione all’aumento di capitale del 2014 e di quello del 2015, nelle quali il ricorrente dichiara di aver preso visione del Documento di registrazione, della Nota informativa e della Nota di sintesi (il Prospetto informativo); con tali documenti il ricorrente, inoltre, prendeva atto dell’esistenza del conflitto di interesse dell’Emittente.
Ebbene, unitamente alla scheda di adesione 2014 sono stati trasmessi la conferma dell’ordine di sottoscrizione dei titoli, la raccomandazione personalizzata sull’operazione datata 29 agosto 2014 e un “documento informativo” sullo strumento finanziario. Nella conferma dell’ordine di sottoscrizione, viene specificato che l’operazione è raccomandata e avviene fuori mercato; le azioni non sono quotate, l’Emittente dei titoli è la Banca, con classe di rischio “Alta”. Nel documento prodotto in atti non risultano, tuttavia, riportate informazioni complete, non essendo fornita alcuna descrizione di dettaglio dei rischi specifici del prodotto finanziario.
Per converso, unitamente alla scheda di adesione all’operazione 2015 sono stati trasmessi l’ordine di sottoscrizione, che dà evidenza che i titoli sono “collocati dall’istituto”; la conferma dell’ordine; la scheda titolo e la raccomandazione personalizzata datata 21 luglio 2015 per l’acquisto, tra l’altro, di n. 1.889 azioni della Banca. Nella conferma dell’ordine è indicato “operazione consigliata con raccomandazione Banca”, mercato ordine “fuori mercato”; classe di rischio “Alto”; quotazione “non quotato”; “titoli di propria emissione”. Nella scheda titolo, sottoscritta dal ricorrente, è indicato che l’Emittente è in conflitto di interessi, che il titolo è oggetto di collocamento diretto, che trattasi di un titolo di propria emissione, che l’indicatore Sintetico di Rischio è Alto, che l’Obiettivo Temporale del titolo è di lungo periodo, che trattasi di Strumento finanziario illiquido, che il titolo non è complesso; segue sulla scheda, inoltre, la descrizione dei principali fattori di rischio, con evidenza del rischio di liquidità.
L’avviso del Collegio è nel senso che l’Intermediario non abbia idoneamente adempiuto, per l’operazione d’investimento del 2014, agli obblighi di informazione attiva sul medesimo gravanti, non avendo dimostrato (secondo il consolidato orientamento) di avervi assolto “in concreto” e non solo in modo meramente formalistico; difatti, il “documento informativo” allegato alla scheda di adesione riporta informazioni estremamente sintetiche e non fornisce alcun dettaglio informativo in merito alle caratteristiche di rischio del prodotto.
Sotto il profilo informativo, il set messo a disposizione del cliente in occasione della seconda operazione, del 2015, si presenta, invece, meno foriero di criticità.
Con riferimento alla condotta valutazione di adeguatezza, la documentazione in atti conferma che la Banca ha espresso una raccomandazione di investimento sia per l’operazione d’investimento del 2014 che per quella del 2015. L’Intermediario ha trasmesso un solo questionario di profilatura, compilato il 29 agosto 2014, lo stesso giorno in cui è stato impartito l’ordine di adesione all’aumento di capitale del 2014. In tale questionario viene riportato che il ricorrente, con diploma di scuola media superiore, non ha mai operato nel settore bancario; ha un livello di conoscenza degli strumenti finanziari alto; è “molto consapevole” del fatto che prodotti finanziari illiquidi possono comportare per l’investitore limitazioni di smobilizzo; ha investito in precedenza in obbligazioni corporate, obbligazioni strutturate e fondi comuni; ha come obiettivo temporale oltre 5 anni e come obiettivo di investimento “incrementare il mio capitale anche sopportando temporaneamente delle perdite”; come livello di propensione al rischio “preferisco perseguire rendimenti più elevati, anche sopportando un grado di rischio maggiore, ferma restando la prevalenza all’interno del portafoglio di strumenti finanziari con un più basso grado di rischio/rendimento”. A conclusione del questionario, sulla base delle risposte fornite, la Banca ha indicato come profilo cliente assegnato “Medio” e esperienza finanziaria “Medio-alta”. Sebbene il questionario Mifid restituisca il profilo di un investitore evoluto, quel che emerge è che il complessivo investimento effettuato da parte attorea, in quanto avente ad oggetto titoli con classe di rischio “Alta” non possa dirsi in ogni caso compatibile con il profilo di rischio “Medio” attribuito dalla Banca stessa al ricorrente, nonché rispetto al suo livello di propensione al rischio, come rilevabile dalla documentazione disponibile. Né possono dirsi rilevanti, in senso esimente, investimenti posti in essere successivamente alle operazioni di investimento qui contestate.
Infine, non è dato evincere quale sia stato il percorso motivazionale che ha condotto l’odierno resistente ad esprimere un tale giudizio, oltretutto avente ad oggetto titoli di diretta emissione, il che avrebbe dovuto indurre l’Intermediario a tracciare in modo del tutto conforme alla normativa di settore l’iter seguito, non limitandosi dunque a valutazioni che appaiono essenzialmente di tipo rituale.
Quanto al nesso di causalità, il Collegio fa proprio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità[1], laddove ha avuto modo di puntualizzare che «dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario […] scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario».
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[1]Cfr. Cass. 17.04.2020, n. 7905.
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