Il giudice milanese ritiene non sufficientemente dimostrata la pretesa creditoria, poiché:
- l’estratto conto è del tutto inidoneo a comprovare il credito; peraltro, se è vero che parte opponente non contesta la sottoscrizione del contratto, è, del pari, veritiero che la stessa non riconosce l’avvenuta erogazione della somma;
- al contempo, non può ritenersi bastevole la pubblicazione delle operazioni di cartolarizzazione in Gazzetta Ufficiale, per dimostrare compiutamente la legittimazione attiva.