Nota a Trib. Brescia, 16 agosto 2023.
Segnalazione a cura dell'Avv. Angelo Riva.
Il Tribunale bresciano richiama gli orientamenti più recenti espressi in seno alla giurisprudenza di legittimità, in tema di onere della prova della cessione di crediti in blocco. In particolare, «La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 24798/2020).». In altri termini, il creditore procedente, in caso di contestazione del debitore, deve dimostrare, mediante deposito di documenti (ad esempio, il contratto di cessione) di essersi reso cessionario del credito.
È stato, inoltre, affermato che «In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 4277/2023).». Orientamento recentemente riaffermato anche in altra pronuncia[1].
La (potenziale) bastevolezza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è, pur tuttavia, del pari sufficiente a comprovare l’effettiva inclusione del credito azionato nel blocco di quelli ceduti, ponendosi un problema di accertamento della loro individuabilità.
Invero, anche secondo tale interpretazione meno restrittiva, non si può ritenere che la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti sia elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario, dovendo quest’ultimo allegare e dimostrare quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, al contempo, che le caratteristiche del credito di cui si discute siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell’ambito della cessione in blocco.
Nel caso di specie, la cessionaria, pur avendo prodotto il contratto originario di cessione, non ha, pur tuttavia, allegato l’elenco dei crediti ceduti (figurante tra gli allegati al documento contrattuale), rendendo, di fatto, impossibile ritenere che il credito azionato fosse effettivamente ricompreso nel blocco oggetto di cessione. Del pari, la stessa reclamante non ha allegato specificamente gli elementi comuni assunti (rectius, i criteri identificativi) quali parametri per la formazione della classe di crediti, non potendo reputarsi bastevole la mera denominazione di “credito a sofferenza”; in altri termini, non ha dedotto e provato che la cessione in blocco avesse riguardato crediti sorti, a titolo esemplificativo, da contratto di mutuo ipotecario, stipulati in un certo lasso temporale e caratterizzati dalla presenza (o meno) di insoluti.
In definitiva, non ha fornito prova della titolarità del credito.
__________________________________
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821, annotata su questo Portale, Cessione di crediti in blocco e bastevolezza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale: il rasoio di Occam della Prima Sezione Civile della Cassazione. – Diritto del risparmio.
Seguici sui social:

Diritto del Risparmio wants you!
Aperto il contest per cercare nuovi Autori e nuove Autrici, da inserire nel nostro Organigramma, per instaurare collaborazioni redazionali occasionali.
Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it