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Nota a ACF, 30 giugno 2023, n. 6645.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nella recente decisione in commento, il Collegio arbitrale rileva, in primo luogo, il deficit informativo ascrivibile relativo ai titoli ad alto rischio e basso rating acquistati dal ricorrente. Invero, non può considerarsi in linea con l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo da parte del resistente la sola consegna del “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari”, che il ricorrente, in sede di sottoscrizione degli investimenti in analisi, ribadiva di aver ricevuto. Tale presunta consegna non è idonea a integrare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, ratione temporis vigente, che richiedeva di fornire al cliente le informazioni sulle “caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento in modo sufficientemente dettagliato”, e ciò al dichiarato fine di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”. L’informativa che l’intermediario ha prodotto in atti è quella prevista dell’art. 27 Reg. Intermediari n. 16190/2007, che prevedeva informazioni generali relative ai rischi e alle caratteristiche delle varie tipologie di strumenti finanziari che l’intermediario tratta e che usualmente viene rilasciata al Cliente in occasione dell’apertura dei rapporti. Diversamente, il corretto adempimento delle previsioni di cui all’art. 31 Reg. Intermediari presupponeva che l’informazione sul tipo specifico di strumento finanziario precedesse sempre e fosse comunque temporalmente prossima all’investimento, non potendosi di certo presupporsi che potesse essere sufficiente una informativa rilasciata anni prima, vale a dire all’apertura dei rapporti, per poter rendere consapevole l’investitore sulle caratteristiche del prodotto che andava a sottoscrivere. Con il paradosso che sarebbe stato rimesso all’investitore medesimo ricondurre i singoli strumenti all’interno di categorie indicate anni prima in un documento allegato al contratto-quadro.

Di talché, si deve ritenere che l’intermediario, prima di ogni singolo ordine doveva (e deve) prestare un’informativa di dettaglio, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 27. Non può, pertanto, condividersi l’orientamento fatto proprio dal giudice civile nell’evocata sentenza prodotta in giudizio dalla Banca resistente, ove si sostiene, per una vicenda analoga, l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo da parte del Resistente per il tramite della (mera) consegna del “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari” al cliente. In senso avvalorativo, depone l’art. 33 Reg. Intermediari, che (in materia di OICR) reputa idoneo ad assolvere gli obblighi informativi di cui all’art. 31 la consegna del KIID, documento che contiene informazioni chiavi sullo specifico strumento trattato e che deve essere consegnato prima di ogni operazione su OICR.

Nella fattispecie in esame, va, peraltro, segnalato che i moduli d’ordine presenti nel fascicolo istruttorio risultano del tutto privi di qualsiasi riferimento al tipo specifico di strumento acquistato, atteso che non viene neppure specificato che si tratta di obbligazioni e ciò non è neanche ricavabile dalla denominazione, né, tantomeno, si fa menzione dell’origine estera dei titoli. Inoltre, l’intermediario si mostra carente nella corretta rappresentazione dei “rischi propri di tale tipo di strumento, così come richiesto dal prefato art. 31, in quanto non vi è traccia nei predetti moduli di elementi atti a notiziare gli investitori circa il rischio emittente connesso agli specifici strumenti sottoscritti che, non a caso, presentavano un tasso di interesse molto elevato.

Il Collegio arbitrale rileva, inoltre, che, nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della disciplina MiFID 1 e del citato Regolamento n. 16190/2007, pur essendo circoscritte le fattispecie giunte al vaglio della giurisprudenza di legittimità, in una delle poche decisioni sinora assunte dalla Suprema Corte, in cui trovava applicazione la disciplina MiFID, viene affermato l’orientamento, per cui “l’intermediario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell’emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza – o, può qui aggiungersi, di appropriatezza – dell’investimento[1]. Non ci si può, inoltre, astenere dal sottolineare che i predetti acquisti dei titoli obbligazionari risultano perfezionati in valuta straniera, come da evidenze in atti, ove nella sezione “dettaglio movimento dossier” viene riportata la sigla “USD” in corrispondenza della “divisa di trattazione”. Orbene, è appena il caso di rammentare come la giurisprudenza arbitrale, in casi analoghi, aventi a oggetto titoli in valuta estera, ha chiarito che l’intermediario può andare esente da responsabilità solo ove offra la prova di aver reso un’informazione adeguata in concreto a rendere edotto il cliente circa il rischio di cambio che caratterizza lo specifico strumento finanziario[2]. Sulla scorta di tale decisione, allora, appare evidente che parte resistente sia stata, nel caso dell’operatività qui in esame, alquanto carente in punto di informativa, non avendo provato di aver fornito al cliente informazioni idonee “in concreto” a far percepire il rischio legato ad operazioni su strumenti in valuta straniera. Difatti, ad eccezione della sigla “USD” presente nell’anagrafica non vi è alcun elemento atto a comunicare in maniera esplicita all’investitore i rischi connessi all’operazione che si accingeva a compiere. Per di più, non viene neppure indicato al cliente l’effettivo esborso realizzato al momento della sottoscrizione, atteso che nei citati moduli d’ordine viene riportato il valore nominale dei titoli in dollari, senza alcun tipo di riferimento al rapporto di cambio Euro/Dollaro.

 

 

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[1] Cfr. Cass., 5 maggio 2022, n. 14208.

[2] Cfr. ACF, 7 marzo 2023, n. 6382.

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