Nota a App. Napoli, Sez. III, 10 maggio 2023.
Con la sentenza di cui in commento la Corte D’Appello di Napoli si è pronunciata in ordine a diversi temi.
- Nullità della domanda di ripetizione dell’indebito per indeterminatezza del petitum o della causa petendi.
La domanda di ripetizione dell’indebito anche se priva dell’indicazione dei singoli addebiti illegittimi, qualora – come nel caso di specie, siano specificatamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutti gli addebiti conseguenti all’applicazione delle clausole nulle, in tutto il periodo della sua durata, risultano sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l’individuazione delle domande contro di essa proposte. Ebbene, l’indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati gli addebiti e della natura illegittima di questi è dunque idonea a rendere la banca edotta della pretesa azionata ed a escludere la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che la banca, operatore qualificato, è in grado di individuare agevolmente , essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul c.c., gli addebiti da essa effettuati, in applicazione delle clausole di cui viene demandata nullità. In altri termini, il correntista ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi ha solo l’onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stato eseguito l’addebito illegittimo.
- Ammissibilità di una pronuncia di accertamento del saldo in presenza di domanda di ripetizione dell’indebito da parte del correntista
L’azione di accertamento del diverso e più favorevole saldo, conseguente all’epurazione del c.c., delle clausole illegittime, consente – nella pratica- di far conseguire al correntista l’accredito in c.c. delle somme corrispondenti al saldo derivante dall’accertamento giudiziale e, dunque, una sorta di restituzione. Il correntista ben potrà, quindi, in costanza di rapporto, richiedere tale accertamento e, conseguentemente la rettifica del saldo (anche laddove formuli una domanda di ripetizione dell’indebito, che dovrà essere qualificata come rideterminazione del saldo), e ciò pure al fine di evitare i pregiudizi che potrebbero derivargli dall’attesa della chiusura del conto, – come ad esempio nel caso che la banca opponga l’intervenuta prescrizione, nonché per evitare che, al fine di poter agire in giudizio per conseguire il proprio diritto, sia costretto necessariamente a chiudere il conto.
- Onus probandi.
La banca non può mai limitarsi ad eccepire la mancata produzione del contratto di c.c., in particolare laddove l’oggetto della domanda della controparte si fondi – come nel caso di specie- sulla chiara enunciazione che gli sono state applicate condizioni nulle in quanto mai espressamente pattuite o difettanti della necessaria forma prevista dall’art. 117 TUB. In tal caso sarà onere dell’istituto di credito, ai fini di paralizzare la pretesa avversaria, documentare l’infondatezza della domanda tramite la produzione del contratto.
Sempre in tema di onus probandi, la Corte riguardo alla necessità della integrale produzione degli estratti conto in caso di domanda da parte del correntista di pagamento dell’indebito (o di accertamento della “contabilizzazione” di poste illegittime), fondata sull’applicazione di clausole nulle e ripetizione o eliminazione degli effetti che quell’applicazione ha determinato, ritiene che non ha giuridico fondamento la tesi che sia necessario produrre la serie completa degli estratti, potendo anche provvedersi ad un accertamento nell’ambito dei singoli periodi frazionati.
- Capitalizzazione trimestrale.
La mancata produzione del contratto da parte della banca non consente di accertare l’effettiva pattuizione scritta della clausola di capitalizzazione con la condizione di pari reciprocità. Ciò, in quanto, mancando la prova dell’esistenza di un contratto scritto le condizioni applicate (capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori) CIRC risultano indiscutibilmente deteriori rispetto alla capitalizzazione semplice che deve necessariamente applicarsi al rapporto in assenza di pattuizione scritta.
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Info sull'autore
Avvocato e dottoranda in Corso di Dottorato di Ricerca di interesse nazionale in “Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations” con sede amministrativa presso l’Università del Salento.