Laddove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche (ovvero, come nel caso in esame, eccepisca tale credito in compensazione rispetto a quello azionato dalla banca) e la Banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando, poi, se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio[1].
Invero, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista.
La censura sollevata dalla banca, lì dove (chiedendo l’integrazione del quesito posto al consulente tecnico d’ufficio) ha contestato la sentenza impugnata per aver individuato le rimesse solutorie confluite sul conto avendo riguardo al c.d. saldo legale, ovverosia «depurato di tutti gli addebiti non dovuti dal correntista», risulta, consequenzialmente, priva di fondamento, non potendosi, per contro, affermare che «la verifica della prescrizione non può essere una azione posticcia alla verifica della correttezza degli interessi e competenze bancarie… ma deve essere eseguita alla situazione patrimoniale e contabile esistente al momento in cui si è verificato il fatto prescrizione».
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[1] Cfr. Cass. n. 9141/2020.