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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 20 marzo 2024, n. 3576.

Massima redazionale

Con la decisione pubblicata in data odierna, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha statuito il seguente principio di diritto: 

«Nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio grava sull’intermediario l’obbligo di assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell’impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito. Anche nel caso di polizza assicurativa stipulata dall’intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all’attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa».

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