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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2026, n. 27053.

di Sergio Amicarelli

Avvocato

La recentissima ordinanza in oggetto della Prima Sezione affronta un tema centrale nel contenzioso bancario in materia di conto corrente: la distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, la possibilità di esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito in costanza di rapporto e, soprattutto, il criterio corretto per individuare le rimesse assoggettabili a prescrizione, che la Corte colloca non sul saldo storico della banca, ma sul saldo rettificato, ossia sul saldo ricostruito dopo l’eliminazione degli addebiti illegittimi.

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1. La distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie.

Il primo punto di rilievo della pronuncia è la netta distinzione tra i versamenti che hanno funzione ripristinatoria e quelli che hanno funzione solutoria.

Secondo la Corte, il versamento eseguito dal correntista durante lo svolgimento del rapporto non costituisce automaticamente un pagamento in senso tecnico. Occorre verificare la concreta funzione della rimessa:

  • essa è ripristinatoria quando il conto è assistito da apertura di credito e il passivo rimane entro i limiti dell’affidamento; in questo caso il versamento non estingue un debito esigibile verso la banca, ma ricostituisce soltanto la disponibilità della provvista;
  • essa è invece solutoria quando interviene su un conto scoperto non affidato, oppure quando è destinata a coprire un passivo eccedente il limite dell’affidamento; soltanto in tale ipotesi si realizza uno spostamento patrimoniale in favore della banca qualificabile come pagamento .

La conseguenza è decisiva: solo le rimesse solutorie possono essere oggetto di ripetizione dell’indebito in costanza di rapporto, mentre quelle meramente ripristinatorie non integrano ancora un pagamento ripetibile.

 

2. Il principio centrale: le rimesse solutorie si individuano sul saldo rettificato.

Il cuore dell’ordinanza è l’affermazione secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto la nullità di clausole bancarie e la conseguente ripetizione dell’indebito, la ricerca delle rimesse solutorie deve essere preceduta dalla ricostruzione lecita del rapporto di conto corrente.

La Corte censura la sentenza d’appello perché aveva individuato le rimesse solutorie sulla base dei saldi risultanti dagli estratti conto originari della banca, ossia sul c.d. saldo banca. Tale criterio viene respinto, poiché il saldo storico può essere alterato da addebiti illegittimi derivanti da clausole nulle o da prassi contrarie a norme imperative. Se così è, quel saldo rappresenta solo una realtà contabile apparente, non il reale assetto del dare-avere tra le parti

Per la Cassazione, la sequenza corretta è diversa:

  1. si individuano le clausole nulle e le competenze illegittimamente addebitate;
  2. si espungono tali poste dal conto;
  3. si ricostruisce il rapporto sulla base del saldo rettificato;
  4. solo a quel punto si verifica quali versamenti abbiano avuto effettiva natura solutoria

Il principio ha una portata pratica notevolissima: non ogni rimessa che appaia solutoria secondo gli estratti conto bancari lo è anche sul piano giuridico. La qualificazione dipende dalla previa depurazione del conto dagli addebiti indebiti.

 

3. Ripetizione dell’indebito a conto aperto: ammessa solo per le rimesse realmente solutorie.

L’ordinanza chiarisce con particolare nettezza che l’azione di ripetizione dell’indebito può essere esercitata anche in costanza di rapporto, ma solo entro limiti precisi

La Corte esclude infatti che ogni addebito illegittimo consenta immediatamente una domanda restitutoria. Occorre distinguere:

  • se nel corso del rapporto il correntista ha effettuato soltanto versamenti con funzione ripristinatoria, non vi è stato alcun pagamento in senso tecnico; in tal caso il correntista può agire per far dichiarare la nullità delle clausole e per ottenere la rettifica del saldo, ma non ancora per la ripetizione di somme non pagate;
  • se invece il correntista ha effettuato versamenti aventi funzione solutoria, perché eseguiti su conto scoperto o oltre il limite dell’affidamento, tali versamenti integrano pagamenti e possono costituire oggetto di azione di ripetizione dell’indebito anche a conto aperto

La pronuncia dunque consolida un’impostazione ormai fondamentale: la ripetizione in corso di rapporto è possibile, ma soltanto per le partite che, all’esito della ricostruzione lecita del conto, risultino effettivamente solutorie.

 

4. Prescrizione delle partite solutorie e criterio di computo.

Nel quadro così delineato, la prescrizione assume rilievo solo con riguardo alle rimesse che abbiano natura solutoria, poiché soltanto queste costituiscono pagamenti suscettibili di ripetizione [.

La sentenza afferma con chiarezza che la verifica della prescrizione non può essere effettuata sul saldo banca, ma deve essere compiuta una volta ricostruito lecitamente il rapporto di conto corrente, mediante eliminazione di interessi, commissioni e altre competenze illegittimamente annotate [.

Nella formulazione richiesta per la nota, il principio può dunque essere espresso nei seguenti termini: per le partite effettivamente solutorie il termine prescrizionale è decennale, e il relativo computo va riferito ai singoli versamenti che, solo dopo la rettifica del conto, risultino avere natura di effettivi pagamenti in favore della banca.

Anche sotto questo profilo la distinzione è essenziale:

  • le rimesse ripristinatorie non danno luogo a prescrizione dell’azione di ripetizione, perché manca il pagamento;
  • le rimesse solutorie, invece, proprio perché integrano un pagamento, sono quelle rispetto alle quali si pone il tema del decorso del termine prescrizionale.

 

5. Il rilievo sistematico per il contenzioso bancario.

La decisione è particolarmente importante per la pratica giudiziaria, perché interviene su una delle linee difensive più ricorrenti degli istituti di credito: l’eccezione di prescrizione costruita sulla base del saldo storico risultante dagli estratti conto.

La Cassazione chiarisce invece che quel metodo è giuridicamente scorretto. Se il saldo risulta formato anche da addebiti illegittimi, non può essere utilizzato come base per stabilire se e quando il correntista abbia effettuato pagamenti solutori. La corretta impostazione, ribadita dalla Corte, è la seguente:

  1. prima si accerta l’invalidità delle clausole e delle prassi bancarie illegittime;
  2. poi si espungono dal conto gli addebiti indebiti;
  3. quindi si ricostruisce il saldo effettivo del rapporto;
  4. solo infine si individuano le rimesse realmente solutorie e si verifica l’eventuale prescrizione [Cass.-n.-27053 del 16.10.26 ripetizione partite solutorie a conto aperto.pdf].

È proprio questo il passaggio che rende la pronuncia centrale per il contenzioso bancario: l’eccezione di prescrizione non può essere risolta attraverso una mera lettura del dato contabile bancario, ma richiede la previa verifica della sua legittimità.

 

6. Conclusione.

L’ordinanza in esame consolida un principio di primaria importanza applicativa: le sole rimesse effettivamente solutorie sono suscettibili di ripetizione in costanza di rapporto, e la loro individuazione deve essere compiuta non sul saldo banca, ma sul saldo rettificato.

Ne deriva una regola destinata a incidere direttamente sulla prassi processuale: prima viene la depurazione del conto dagli addebiti illegittimi, poi la qualificazione delle rimesse, e solo dopo la verifica della prescrizione. In questa prospettiva, e secondo la formulazione richiesta, per le partite effettivamente solutorie il termine prescrizionale è decennale, da riferire ai singoli versamenti che, una volta ricostruito lecitamente il rapporto, risultino avere avuto natura di pagamento.

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