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Nota a ACF, 10 maggio 2023, n. 6530.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Quanto, poi, alla coerenza “in concreto” dell’investimento rispetto alle caratteristiche del ricorrente (per come determinate in sede di profilatura), il Collegio rileva che, nel questionario MiFID, predisposto contestualmente all’acquisto delle azioni contestate, parte ricorrente aveva dichiarato di: i) voler perseguire un obiettivo di “crescita limitata del capitale”, di essere disposto ad accettare un “Rischio medio (rischio di perdita medio con potenziale rendimento medio)” e di avere un orizzonte temporale di riferimento al 10% di breve periodo (fino ad 1 anno), al 70% di medio periodo (tra 1 e 5 anni) e al 20% di lungo periodo (oltre i 5 anni); ii) avere come titolo di studio “Fino al diploma di Scuola media superiore”, non aver acquisito competenze specifiche in ambito finanziario in ragione della propria attività professionale, avere un buon livello di conoscenza sui principali strumenti e prodotti finanziari (ad eccezione dei titoli obbligazionari strutturati e dei derivati), comprese le azioni, avere investito in passato su tali strumenti, avere operato negli ultimi due anni con una frequenza dicirca una volta al mese/trimestre” per un importo di “meno di € 25.000” per ogni singola operazione; iii) avere un reddito annuo da lavoro dipendente inferiore agli € 30.000,00, un patrimonio complessivo inferiore ad € 360.000,00, di destinare tra il 10 e il 25% del proprio patrimonio all’investimento e che eventuali perdite consistenti dei suoi investimenti finanziari l’avrebbero messo “in difficoltà rispetto alla capacità di far fronte ad impegni finanziari futuri”.

Ad esito di tali risposte, al ricorrente è stato attribuito un profilo sintetico di rischio “Alto”, oggettivamente sovradimensionato rispetto a quanto dichiarato nelle singole risposte (rischio medio e obiettivo di crescita limitata del capitale). Anche il grado di conoscenza ed esperienza di tipo “Medio alto”, assegnato al Ricorrente ad esito del questionario, non è del tutto in linea con quanto emergente dalle singole risposte (conoscenza ed esperienza passata solo sui principali strumenti finanziari, modesto titolo di studio e professione non attinente alla materia finanziaria), né trova rispondenza nelle risultanze in atti.

In senso avvalorativo, il rendiconto del dossier titoli del cliente, antecedente all’acquisto contestato, mostra una modesta operatività del ricorrente. In conclusione, sebbene il ricorrente abbia dichiarato di conoscere le azioni in lite, il modesto titolo di studio (diploma di licenza media), la professione svolta (operaio metalmeccanico), l’esigua operatività, per come evincibile dagli estratti conto agli atti, sia per frequenza e varietà delle operazioni che per gli importi impiegati, sono tutti elementi che depongono nel senso di un investitore poco avvezzo agli investimenti finanziari, per cui l’acquisto delle azioni dell’Intermediario era da ritenersi non appropriato.

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