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Nota a ACF, 2 maggio 2023, n. 6517.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nel caso di specie, venendo alle doglianze concernenti alla violazione degli obblighi informativi gravanti previsti dalla normativa settoriale, si rileva come parte resistente non abbia dimostrato di aver preventivamente informato i ricorrenti delle caratteristiche e dei rischi connessi al titolo obbligazionario acquistato, né della sua natura subordinata. In tema di obblighi informativi, la giurisprudenza arbitrale ha, in più occasioni, statuito che l’Intermediario, che presta servizi d’investimento nei confronti di clientela retail, sia tenuto a dimostrare “in concreto” di aver fornito tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi d’informazione preventiva in modo non meramente formalistico[1].

Segnatamente, al momento dell’apertura del rapporto, l’Intermediario aveva consegnato ai ricorrenti il documento denominato “Documento Generale di Informativa”, regolarmente sottoscritto dagli stessi istanti, contenente, tra l’altro, una descrizione delle caratteristiche delle principali tipologie di titoli, tra cui anche le obbligazioni subordinate. Pur tuttavia, parte resistente non ha depositato, nel fascicolo istruttorio, alcuna documentazione attestativa dell’informativa specifica che sarebbe stata messa a disposizione dei clienti su tali obbligazioni prima della conclusione dell’operazione contestata, così non fornendo alcuna idonea evidenza di aver assolto in modo effettivo e corretto gli obblighi informativi preventivi in merito alle caratteristiche dei titoli dedotti in lite, e, in particolare, con riguardo alla loro natura subordinata e ai correlati rischi.

Con riferimento all’informativa che l’intermediario deve prestare sul tipo di strumento finanziario in modo da consentire al cliente di adottare decisioni di  investimento consapevoli, l’ACF ha precisato che, ai fini di una corretta informativa, l’Intermediario sia tenuto a richiamare l’attenzione del cliente, al momento dell’investimento, sulle particolari caratteristiche che connotano lo strumento, tra cui, ad esempio, la presenza di una clausola di subordinazione[2].

Sempre in tema di obbligazioni subordinate, si è anche sottolineato come la circostanza che in altre occasioni (precedenti o successive) il cliente avesse investito in strumenti subordinati non sia bastevole, di per sé, a dimostrare che anche nell’occasione contestata egli avesse intenzione di investire in titoli della stessa natura, e che dunque in presenza di una corretta informazione avrebbe confermato la scelta di investimento[3].

Tali circostanze, unitariamente considerate, inducono il Collegio a ritenere fondata la domanda risarcitoria formulata.

 

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[1] V. ACF, 10 marzo 2023, n. 6401.

[2] V. ACF, 22 luglio 2022, n. 5679.

[3] V. ACF, 20 ottobre 2021, n. 4389.

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