Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con le due recentissime decisioni in oggetto, ha statuito i seguenti principi di diritto:
«Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel luglio 2016, laddove sia consentito escludere dal calcolo del TEG il costo della polizza facoltativa stipulata contestualmente, non deve essere inclusa nel calcolo nemmeno l’eventuale provvigione incamerata dall’intermediario.»
«Per i contratti stipulati sotto la vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel 2009, ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall’intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.».