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Nota a App. Bari, Sez. II, 13 gennaio 2023, n. 28.

Segnalazione a cura dell'Avv. Federico Comba

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Data per acquisita la definizione di “anatocismo” (che incorre nel divieto di cui all’art. 1283 c.c.) alla stregua del fenomeno per cui gli interessi non sono produttivi, a loro volta, di ulteriori interessi, se non “dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, e, del pari, considerato che l’ammortamento c.d. “alla francese” può essere sintetizzato nel sistema di restituzione del capitale mutuato e degli interessi sullo stesso, in base al quale la rata di rimborso prevista contrattualmente è sempre uguale e ciò che muta nel tempo sono solo le due componenti all’interno di essa, la giurisprudenza di legittimità e di merito, «praticamente uniforme», ha costantemente affermato che: «nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto»[1].

La Corte territoriale barese condivide la riferita ricostruzione, nel senso che gli interessi applicati su ciascuna rata di ammortamento non sono effettivamente produttivi di interessi, essendo questi riferiti alla sola quota di capitale della singola rata. Di talché, l’ammortamento c.d. “alla francese”, sulla base della sola modalità di restituzione del capitale e degli interessi, non può essere generatore di interessi anatocistici, né, tantomeno, porsi in conflittualità con il divieto ex art. 1283 c.c.

Pur tuttavia, parte appellante ha censurata, nella specie, anche il diverso e ulteriore profilo della indeterminatezza del tasso applicato al contratto di mutuo. Invero, in seno alla giurisprudenza, è stata attenzionata la questione del criterio di calcolo dell’interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta; laddove per la quantificazione dell’interesse complessivo (da suddividere, poi, in quote decrescenti per ciascun rateo mensile) si adotta la formula matematica finanziaria della capitalizzazione semplice, si ottiene una determinata quota di interessi per rata e, quindi, una corrispondente rata mensile fissa; per converso, applicando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, il risultato è differente e la quota di interessi per rata (e la correlata rata fissa) aumenta significativamente.

Dal momento che il tasso di interesse riportato in contratto (e, quindi, convenzionalmente determinato) e inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato è l’opzione per l’una o per l’altra formula di matematica finanziaria applicata. Su di un piano più strettamente giuridico, «poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quanto venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice»[2].

In altri termini, non è sufficiente affermare che l’adozione dell’ammortamento c.d. “alla francese” non comporti, per le modalità restitutorie, l’applicazione di interessi anatocistici, ma, per contro, occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l’interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto.

 

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[1] Cfr. Trib. Trapani, 24.01.2022, n. 82; App. Perugia, Sez. I, 15.01.2021, n. 33.

[2] Cfr. Trib. Napoli, 15.11.2022.

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