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Nota a Trib. Brindisi, 21 marzo 2023.

Massima redazionale

Non merita accoglimento l’eccezione di nullità mossa da parte attrice in ragione della pretesa sussistenza dell’anatocismo, determinata dall’adozione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Invero, come confermato dalla CTU, il suddetto metodo di rimborso non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che lo stesso comporta che questi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

In altri termini, questa tipologia di ammortamento non implica alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., dal momento che gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Del resto, parte attrice non ha allegato alcun elemento tale da evidenziare che, nel piano di ammortamento concordato, gli interessi siano stati calcolati non soltanto sulla quota capitale, ma anche sugli interessi già maturati.

Al contempo, l’ammortamento c.d. “alla francese” non comporta indeterminabilità o non univocità del tasso di interesse pattuito, in quanto il tipo di ammortamento non ha nulla a che vedere con la questione della determinabilità (o meno) del tasso di interesse, trattandosi di due profili assolutamente distinti, riguardando: il primo, il metodo di rimborso; il secondo, la validità (o meno) della clausola determinativa del tasso di interesse, nella specie determinato in modo preciso e univoco.

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