Nel caso di specie, non può ritenersi che il contratto-quadro tra le parti sia affetto da indeterminatezza dell’oggetto. Invero, se, per un verso, il contratto disciplina in maniera puntuale solo gli aspetti generali della marginazione, per altro verso rinvia, quanto ai dettagli tecnici e alla misura dei margini, alla documentazione resa disponibile dall’Intermediario, a cui occorre dunque fare riferimento per relationem. Si tratta di una modalità di determinazione del contenuto della regola contrattuale che, oltre a essere estremamente diffusa tra gli operatori, non può, in ogni caso, considerarsi tale da esporsi alle critiche avanzate dal ricorrente, rispondendo, difatti, all’esigenza di evitare che il contratto-quadro faccia riferimento a dettagli tecnici, che possano rivelarsi anche reiteratamente obsoleti, a causa di anche frequenti aggiornamenti per tenere conto dei numerosi fattori che concorrono, tra cui le condizioni di mercato (ad es. elevata volatilità) o eventi che impattano sul rischio di insolvenza del sistema complessivo (senza tener conto di fattori eventualmente attinenti al profilo di rischio dello specifico cliente).
Del pari, non può essere condiviso l’ulteriore assunto di parte ricorrente per cui a rendere indeterminato l’oggetto della clausola concorra la mancata indicazione del «metodo» utilizzato per definire il sistema di marginazione applicato ai clienti, in quanto ai fini della determinabilità è condizione necessaria, ma anche sufficiente, che l’indicazione esatta dell’effettivo valore dei margini di garanzia che il cliente è tenuto a versare sia reso conoscibile dall’intermediario attraverso l’indicato meccanismo di comunicazione. Parimenti da escludere è la nullità della clausola per vessatorietà, evocata senza il compiuto richiamo a un parametro normativo di riferimento, ma per il tramite di una mera allusione alla «mancata indicazione del motivo» per cui l’intermediario «intenda discostarsi dalle metodologie regolamentare del calcolo dei margini». Al riguardo, appare sufficiente notare che è la stessa disciplina implicitamente evocata nel ricorso che esclude espressamente (così art. 33, comma 5, cod. cons.) che la previsione della lett. m) si applichi ai contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso o di un indice di borsa o di un tasso che non siano controllati dal professionista.