La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in oggetto, depositata in data odierna, ha statuito il seguente principio di diritto:
«articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,
deve essere interpretato nel senso che:
Essa non osta a una normativa nazionale che preveda che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito comprenda solo gli interessi e le spese in funzione della durata del credito.»[1].
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[1] Per un approfondimento sulla questione, G. Stompanato, Credito al consumo immobiliare: osservazioni alle Conclusioni dell’Avvocato Generale, Approfondimenti, Diritto del Risparmio, 9 febbraio 2023, https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/02/09/g-stompanato-credito-al-consumo-immobiliare-osservazioni-alle-conclusioni-dellavvocato-generale/.