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Nota a Trib. Isernia, 2 gennaio 2023.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Il Tribunale isernino osserva che, in relazione al metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, costituisca orientamento granitico in giurisprudenza[1] quello per cui “la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti”. L’assenza di qualsivoglia forma di capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d. “alla francese”, dunque, esclude che possa verificarsi alcuna discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (T.A.N.) e quello effettivo[2].

Sul punto, il giudice precisa, ulteriormente, che i piani di ammortamento c.d. alla francese non generano per definizione ed in via generale un’incertezza sull’interesse applicato, dal momento che tali interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente. Questa metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato né un fenomeno di capitalizzazione degli interessi contra legem, dal momento che gli stessi vengono quantificati sulla quota capitale per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata[3].

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito “il piano di ammortamento ‘alla francese’ null’altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive. Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa[4]. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata determina la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce: gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratti l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Invero, nel caso di specie, il piano di ammortamento convenuto dalle parti, ovvero un ammortamento alla francese a interesse composto, non determina alcun fenomeno di anatocismo, mancando il presupposto normativo di cui all’art. 1283 c.c., che richiede la determinazione di interessi sugli interessi scaduti[5].

Difatti, come evidenziato dal prevalente orientamento della giurisprudenza, l’applicazione di interessi composti non determina violazione del dettato normativo di cui all’art. 1283 cod. civ., il quale vieta la produzione di interessi su interessi scaduti: nell’ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati soltanto sulla quota capitale man mano decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata con esclusione di interessi pregressi. Nel sistema progressivo, infatti, ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce[6]. In altri termini, difettano gli elementi costitutivi del divieto di anatocismo, quali rischio di crescita di interessi non determinato ex ante dal lato del debitore ed esigibilità immediata del pagamento degli interessi dal lato del creditore anche nelle ipotesi, come quella del caso di specie, di utilizzo dell’interesse composto. Gli interessi corrispettivi sono conosciuti e conoscibili ex ante, determinati ed analiticamente indicati nel piano di ammortamento, non esposti a crescita indefinita, dal momento che la loro produzione termina alla scadenza del periodo di riferimento[7].

Con precipuo riferimento al caso di specie, in ordine alla dedotta violazione del divieto di anatocismo ex artt. 1283 e 1284 c.c., il CTU ha evidenziato che “il metodo di calcolo dell’ammortamento del finanziamento oggetto di analisi non ha realizzato una forma di illegittima capitalizzazione di interessi con fenomeno anatocistico e che non si sono generati interessi composti ulteriori rispetto a quelli legittimati, nel caso di morosità, dal combinato disposto degli artt. 120 comma 1 bis d.lgs. 385/1993 e 3 delibera CICR 9 febbraio 2000”. Dalla circostanza per cui il piano di ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico deriva la considerazione che non sussiste alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello effettivo, o indeterminatezza dello stesso, considerando che, come dianzi evidenziato, al contratto di mutuo è allegato il piano di ammortamento che sviluppa il piano di rimborso regolarmente pattuito e sottoscritto tra le parti. Ciò posto, è del tutto infondata la censura di parte attrice relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e concretamente applicato dal momento che la banca non ha applicato alcun interesse in violazione della legge, essendo idoneo il criterio di calcolo prescelto a consentire di effettuare una chiara previsione della prestazione quanto agli interessi.

In ordine all’ulteriore doglianza prospettata concernente l’illegittimità del piano ascrivibile alla banca per la mancata pattuizione ed indicazione del regime finanziario di calcolo degli interessi, giova rilevare come risulti documentalmente comprovato che nel contratto di mutuo fossero state validamente pattuite tutte le condizioni: invero, diversamente da quanto asserito da parte attrice, il tasso di interesse applicato è stato specifico oggetto della pattuizione intercorsa tra le parti e dalle stesse accettata con la relativa sottoscrizione. In particolare, tra le parti è stato predisposto un piano di ammortamento che individuava esattamente l’importo dovuto per la rata complessivamente comprensiva del capitale e degli interessi, ovvero quanto singolarmente dovuto per capitale ed interessi nonché la durata del piano di ammortamento. L’accordo di finanziamento indicava in modo chiaro e preciso: importo somma concessa; numero delle rate da pagare; data di pagamento della singola rata; importo totale della rata; importo della rata utilizzata per estinguere il debito; percentuale della rata utilizzata per pagare gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la rata precedente e quella attuale; capitale residuo ancora da restituire dopo il pagamento della rata. Ne deriva che gli interessi, oggetto di pattuizione tra le parti, risultano tutti analiticamente indicati e correttamente applicati.

Anche in ordine alla censura relativa alla mancata indicazione testuale all’interno del contratto della predisposizione della specifica tipologia di un piano di ammortamento alla francese configurante una nullità negoziale assoluta, il Tribunale evidenzia che gli elementi forniti consentissero alla controparte una verifica della applicazione dei parametri previsti con la conseguente considerazione che l’accettazione del piano di ammortamento (con indicazione dettagliata ed analitica di tutti i costi del finanziamento e delle modalità di restituzione -importo, numero e periodicità delle rate) e delle relative modalità ivi previste cui il contratto espressamente rinvia (cfr. “Tabella di ammortamento”) e che costituisce parte integrante dello stesso deve considerarsi effettuata da parte attrice nella piena esplicazione della propria autonomia negoziale.

Da ultimo, parimenti infondata risulta essere la censura relativa all’usurarietà originaria del TAEG relativo al contratto di mutuo, nonché del tasso di interesse moratorio, in quanto pattuiti in violazione del tasso soglia vigente al tempo di conclusione dell’accordo, tenuto conto di ogni onere connesso al finanziamento, ivi incluso il maggior costo per interessi corrispettivi scaturito dall’applicazione del regime composto nella determinazione delle rate di rimborso. Sul punto, l’accoglimento della tesi, secondo cui la strutturazione “alla francese” del piano di ammortamento non dà luogo ad alcun fenomeno anatocistico comporta l’infondatezza della censura per cui, nel caso di specie, il contratto di mutuo ipotecario sarebbe nullo per la mancata previsione espressa del regime di capitalizzazione (semplice o composta) dell’ammortamento, atteso che essa non potrebbe incidere sul costo del finanziamento. La giurisprudenza richiamata da parte attrice[8] si fonda su di un ragionamento non meritevole di condivisione, in quanto, da un lato, è incentrato sull’assunto che il regime “ordinario” e “tipico” (cui parametrare il regime di ammortamento di un mutuo) sia quello della capitalizzazione “semplice”, assunto che non pare trovare riscontro o conferma in alcuna norma di legge, atteso che nell’ambito dell’autonomia negoziale le parti sono libere di concludere i contratti di mutuo secondo le modalità più disparate, non essendovi alcuna norma che sancisce che il regime “tipico” di capitalizzazione sia, appunto, quello semplice; al contempo, muove da una comparazione tra un dato “virtuale” (ovverosia, il costo che il cliente-mutuatario avrebbe sopportato laddove avesse stipulato un mutuo con regime di capitalizzazione “semplice”) e uno “reale” (cioè il costo che è tenuto a sostenere in base al mutuo che ha concretamente stipulato). Trattasi, a ben vedere, di una comparazione che appare essere priva di un appiglio giuridico e metodologico e che, peraltro, finisce per mettere a confronto tra loro grandezze e dati tra loro non comparabili, esitando nell’assommare la differenza immaginaria derivante da questo confronto con gli altri costi e remunerazioni effettivamente pattuiti per constatare il superamento del tasso-soglia. Da ciò deriva l’infondatezza anche di tale contestazione.

 

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[1] Cfr. ex multis Trib. Roma, 10.04.2019.

[2] Cfr. ex multis Trib. Roma, 16.06.2016; Trib. Palermo, 31.01.2017.

[3]Il metodo di ammortamento alla francese non implica, per definizione, alcun pag. 5/12 fenomeno di capitalizzazione degli interessi, giacché questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciascuna rata comprende, dunque, il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e, cioè, sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente”: cfr. ex multis, Trib. Milano, 22.07.2016, n. 9259; Trib. Vasto n. 153/2020, 22.09.2020; Trib. Livorno, 13.10.2021, n. 794; Trib. Salerno 30.01. 2015, Trib. Pavia, 30.10.2017; Trib. Brescia, Sez. II, 28.01.2020, n. 189.

[4] Cfr., Trib. Roma, 04.12.2020, n. 17383; Trib. Siena n. 824/2019; Trib. Pisa, 30.01.2020, n. 112, “è pienamente legittima la pratica del piano di ammortamento alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo, posto che pacificamente in tal caso l’interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell’interesse semplice e non composto…”.

[5] Cfr. ex multis Trib. Roma 02.07.2020.

[6] Cfr. App. Venezia, 25.11.2021, n. 2955, per cui “L’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell’art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via. Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale”.

[7] Cfr., Trib. Perugia, 06.07.2021, n. 996.

[8] Il riferimento è a Trib. Roma, n. 2188/2021.

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