Nota a ACF, 4 ottobre 2022, n. 5887.
La controversia in esame verte sull’acquisto del Ricorrente di ETC “WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged” (di seguito ETC) nel gennaio-marzo 2020.
In particolare, l’Investitore lamentava una violazione degli obblighi informativi da parte dell’Intermediario sulle caratteristiche dello strumento finanziario e sull’imminente delisting degli ETC; inoltre il Cliente sosteneva che, nonostante non fosse stato prestato il servizio di consulenza, l’Intermediario avrebbe dovuto ugualmente segnalare l’inadeguatezza e l’inappropriatezza dello strumento rispetto al suo profilo di investitore.
In punto di decisione, l’ACF ha ritenuto di rigettare il ricorso avendo riscontrato che il Ricorrente fosse in possesso di tutti gli elementi per valutare la convenienza dell’operazione.
Preliminarmente il Collegio ha evidenziato come la scelta del Cliente di investire negli ETC per oltre tre anni, quantunque in assenza delle adeguate informazioni, possa considerarsi opportunistica ed espressiva di un vero e proprio moral hazard. Pertanto, tale condotta, volta ad incrementare i rischi che poi graverebbero solo sull’Intermediario in ragione dell’inadempimento iniziale, determina che l’eventuale danno sofferto dovrebbe essere imputabile allo stesso investitore.
Ad ogni modo, nel caso di specie, il Collegio ha reputato che l’Intermediario, avendo dato prova dell’avvenuta consegna del KID dello strumento in occasione della prima operazione, ha dimostrato di aver assolto gli obblighi informativi. Ad avviso dell’ACF in tale documento, seppur sintetico, risultava essere evidente la complessità dello strumento e la mancanza di una garanzia del capitale da non apparire plausibile un misunderstanding sulle caratteristiche dell’ETC ad opera di un cliente con un certo livello di istruzione (laurea).
In aggiunta, l’Intermediario ha anche provato di aver svolto le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza fin dalla prima operazione. Particolarmente rilevante, ai fini della decisione, è la circostanza per cui il Ricorrente abbia disposto le operazioni in oggetto, sebbene tutte le valutazioni comunicategli abbiano sempre dato esito negativo. Al riguardo, il Collegio sottolinea come la logica dell’ “accudimento del cliente”, a cui anche la Mifid è ispirata, non può spingersi fino a sostenere che l’intermediario abbia un obbligo di sostituirsi all’investitore e bloccare la sua operatività nel momento in cui, avvertito dell’inadeguatezza e inappropriatezza dell’operazione, decida comunque di procedervi.
Infine, circa l’omesso avviso da parte dell’Intermediario dell’imminente delisting dello strumento finanziario, il Collegio ha rilevato che anche in questo caso la contestazione non è accoglibile. Sebbene la doglianza sia di per sé fondata – avendo l’intermediario depositario l’obbligo di render note al cliente tutte le informazioni sull’emittente, quant’anche si tratti di emittente estero, in grado di influire sulle scelte di investimento/disinvestimento (tra cui il delisting) – nel caso di specie, anche se avvertito, il Cliente non avrebbe potuto comunque realizzare una strategia di disinvestimento volta a minimizzare le perdite. Difatti quando la notizia di delisting è stata resa nota al mercato, il volume degli scambi era ormai nullo, al punto da condurre all’adozione nella medesima giornata di un provvedimento di sospensione delle negoziazioni.
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