1 min read

Nota a Trib. Reggio Emilia, 6 ottobre 2022, n. 1023.

Massima redazionale

A seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, poiché solo per quella parte vi è debito immediato del correntista, mentre nei casi in cui il passivo non supera l’affidamento, i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista: si ha quindi immediata esigibilità di capitale ed interessi per il credito che supera il fido e per i relativi interessi, rimanendo tale esigibilità differita per il credito entro il fido sino al saldo di chiusura del rapporto od alla scadenza dell’affidamento, poiché trattasi di competenze pagabili ex art. 1194 comma 2 c.c. solo a tale momento.

Seguici sui social: