2 min read

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 26 agosto 2022, n. 11927.

Massima redazionale

Il Collegio bolognese ritiene che la doglianza di parte ricorrente sia fondata. Invero, in primo luogo, puntualizza l’irrilevanza del limite decennale di conservazione della documentazione bancaria (nella specie, ex art. 119 TUB) ai fini della ripartizione dell’onere probatorio nei rapporti di diritto sostanziale tra la banca e il cliente.
In base ai principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova e, in particolare, all’art. 2697, secondo comma, c.c., a fronte dell’allegazione del creditore circa l’inadempimento dell’obbligazione (il cui titolo sia stato provato), spetta al convenuto provare il fatto modificativo od estintivo di quel diritto, ed in particolare che il buono è stato legittimamente oggetto di rimborso (atteso che l’adempimento è il modo estintivo e satisfattivo per definizione: tollitur autem obligatio praecipue solutione eius quod debetur).

Sul punto parte resistente si limita, precisando di non possedere più il duplicato del titolo rimborsato, a produrre la sopra richiamata sequenza di registrazioni, che, tuttavia, il Collegio reputa inidonea a costituire prova sufficiente atteso che manca proprio e specificatamente evidenza del fatto che l’ultima corrisponda alla riscossione.

In conclusione, trascorso il termine previsto dall’art. 119 TUB, può ritenersi cessato l’obbligo di conservazione della documentazione e dunque sussistente la possibilità per gli intermediari di inviare al macero i Buoni rimborsati, tuttavia da ciò, come sopra visto, non può desumersi un mutamento dell’onere probatorio ex art. 2697, secondo comma, c.c. e, pertanto l’onere a tal fine di conservare tutta la documentazione idonea a provare l’avvenuta estinzione del credito, con conseguente, solo in tal caso, possibilità di sottrarsi alla pretesa di rimborso del legittimo intestatario del buono.

Ne consegue, nel caso di specie, il diritto del ricorrente al rimborso del buono fruttifero attenzionato e, consequenzialmente, la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti.

Seguici sui social: