Nota a ACF, 22 agosto 2022, n. 5771.
Massima redazionale
Nel caso di specie, il Collegio rileva, in primo luogo, che essendo quello oggetto del contendere un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ovverosia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, per assolvere correttamente gli obblighi informativi l’intermediario deve, ai sensi agli artt. 10-15 del Regolamento delegato UE n. 653/2017, alternativamente:
- consegnare al cliente tanti KID quante sono le opzioni di investimento sottostanti;
oppure,
- consegnare un unico KID generico, contenente una descrizione generale del prodotto, ma recante uno specifico rinvio a documentazione contrattuale aggiuntiva, e soprattutto a una serie di allegati tecnici contenenti le informazioni specifiche relative a rischi, performance e costi relativi ai sottostanti.
Nella specie, l’Intermediario non ha documentato nulla di tutto questo. Invero, parte resistente, non ha versato in atti alcun tipo di KID, sicché non è dato comprendere in che modo egli abbia inteso assolvere gli obblighi informativi specifici posti a suo carico dalla disciplina richiamata, implementando un primo rilevante inadempimento dell’intermediario agli obblighi di informazione.
In via ulteriore, l’ACF rileva come anche la scheda di confronto, tra la polizza che il ricorrente andava a riscattare e quella della nuova polizza che andava a sottoscrivere, presentasse un contenuto insufficiente, per permettere l’assunzione di una scelta di investimento consapevole da parte del cliente. In particolare, non veniva esplicitato il tasso di rendimento applicato alla prima polizza, una volta scaduti i dieci anni dal versamento iniziale, limitandosi a rimandare alle condizioni contrattuali, non allegate, sicché in assenza di tale indicazione al ricorrente è stato di fatto preclusa la possibilità di instaurare il confronto immediato tra le due polizze e valutare così se il nuovo prodotto fosse di maggiore o minore convenienza, anche tenuto conto del fatto (anch’esso non adeguatamente esplicitato) che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito ad un prodotto che investiva, invece, la metà del premio in fondi anche a contenuto azionario.
Ciò posto, al netto delle censure formulate, il prodotto attenzionato è da ritenersi, in ogni caso, inadeguato rispetto al ricorrente, in particolare sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento, tenuto conto, per un verso, dell’età già avanzata al momento della sottoscrizione, e, per altro verso, del fatto che il contratto prevedeva rilevanti penali di uscita per i primi cinque anni (difatti, nelle caratteristiche del contratto si indicava un orizzonte temporale consigliato di ben quindici anni, a fronte di un orizzonte temporale di investimento, indicato dal ricorrente nelle risposte ai questionari MIFID, di soli cinque anni).
Accertati gli inadempimenti dell’intermediario, senz’altro aventi una sicura rilevanza causale nell’assunzione della scelta di investimento da parte del ricorrente, in ossequio al principio del “più probabile che non”, devesi statuire che parte ricorrente non avrebbe riscatto il precedente prodotto e sottoscritto il nuovo, ove correttamente informata.
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