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Nota a ABF, Collegio di Milano, 10 giugno 2022, n. 9033.

di Antonio Zurlo (Studio Legale Greco Gigante & Partners)

 

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, nelle condizioni generali di contratto e nella tabella di ammortamento agli atti, si evidenzia chiaramente che gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento c.d. “alla francese”, in cui, come noto, la rata fissa mensile comprende una “quota capitale” crescente (pari alla differenza tra l’importo complessivo della suddetta rata e l’importo della quota interessi) e una “quota interessi” decrescente (calcolata sul debito residuo risultante al periodo precedente).

Ciò premesso, parte ricorrente, premesso di non aver mai ricevuto, in sede di sottoscrizione del contratto, copia del piano di ammortamento e di non averlo mai sottoscritto, lamenta che la tipologia di ammortamento de qua implichi un’intrinseca e connaturata maggiore onerosità, in ragione del fatto che il capitale venga restituito più lentamente rispetto ad altre modalità di rimborso. Di talché, l’Intermediario resistente avrebbe violato i propri doveri di trasparenza, buona fede e correttezza, omettendo ogni informativa in ordine ai maggiori costi implicitamente riconnessi alla metodologia di ammortamento alla francese.

Al riguardo, la giurisprudenza arbitrale ha già avuto modo di rilevare che l’informativa precontrattuale e contrattuale relativa ai costi del finanziamento sembri, in realtà, sufficientemente completa. Il contratto, difatti, contiene la dichiarazione del cliente (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.) di approvare le condizioni contrattuali e, in forma specifica, all’art. 3 delle CGA, le clausole altrimenti vessatorie, che esplicitamente richiamano l’ammortamento secondo il modello c.d. “alla francese”, come in effetti risulta dal piano di ammortamento, da cui si evince l’esistenza di un piano di rimborso a rata fissa, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, per l’appunto secondo il modello c.d. “alla francese”. L’esplicito richiamo contenuto nelle condizioni generali di contratto al piano di ammortamento del finanziamento consente, inoltre, di superare la contestazione del ricorrente circa la mancata sottoscrizione dello stesso, in riferimento al quale il requisito della forma scritta deve ritenersi, comunque, sussistente, sia pure per relationem.

Altrettanto infondata è anche la contestazione del ricorrente in merito alla indeterminatezza del “prezzo del finanziamento”, che, in realtà, risulta chiaramente indicato in contratto. La normativa primaria e secondaria non prevede e richiede che il contratto e/o il piano di ammortamento (che deve comunque essere allegato al contratto) esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata). Lo stesso ricorrente riconosce che, sebbene con difficoltà per un soggetto dotato di comuni conoscenze, l’individuazione del criterio di imputazione degli interessi, sulla base dei dati contrattuali a disposizione del cliente, sia, comunque, possibile mediante un’analisi matematico-finanziaria, così superandosi la censura di indeterminatezza/indeterminabilità.

Per quanto attiene, invece, alla lamentata violazione dell’art 1284 c.c. (ovverosia, mancata pattuizione scritta della deroga al principio della maturazione degli interessi sui soli crediti liquidi ed esigibili), come già precisato in altra occasione, in casi non dissimili a quello in esame, “ferma l’ammissibilità – nell’ordinamento – di rapporti obbligatori pecuniari in cui gli interessi maturino su capitali non ancora esigibili (posto che è lo stesso art. 1282 c.c. a prevedere la possibilità che «il titolo» o «la legge» lo prevedano in deroga al principio generale), si rileva che: (i) nel caso di specie, il contratto non prevede esplicitamente che il calcolo degli interessi avvenga mediante applicazione del tasso al debito residuo (e non al capitale in scadenza); (ii) nella prassi bancaria consolidata, in caso di mutui a rimborso rateale, l’applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo (e non al capitale in scadenza); (iii) il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata, le somme dovute a titolo di interessi e di capitale, oltre al debito residuo[1].

Resta, infine, da esaminare la contestazione del ricorrente in ordine alla sussistenza in capo all’intermediario resistente del dovere di rendere edotto il cliente dell’esistenza di altre tipologie di ammortamento, intrinsecamente meno onerose rispetto al piano di ammortamento proposto, al fine di consentire una comparazione tra le possibili diverse metodologie. A tal riguardo, la scelta di proporre un piano di ammortamento “alla francese” (intrinsecamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento in relazione alla più lenta velocità di rimborso del capitale prestato, con conseguente beneficio finanziario in capo al debitore nei primi anni di vita del finanziamento, che si traduce in una rata fissa mensile di importo inferiore a quello caratterizzante la rata fissa mensile di piani di ammortamento alternativi, per loro stessa natura, dunque, intrinsecamente meno onerosi) è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell’operatore bancario e finanziario, che, in forza dei principi di cui all’art. 41 Cost. e all’art. 1422 c.c. (i.e. libertà d’iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale), deve ritenersi libero di praticare le pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera. Se, per tale ragione, non può farsi carico sull’intermediario l’obbligo di evidenziare la maggiore onerosità del proprio prodotto o servizio rispetto a quelli comunque reperibili sul mercato, resta ferma, naturalmente, la necessità che l’intermediario – in virtù della disciplina legale e regolamentare di trasparenza, renda note le condizioni economiche applicate al contratto, in modo che possa formarsi una volontà contrattuale pienamente consapevole. Ciò non implica, pur tuttavia, che, in forza delle clausole generali di trasparenza e buona fede, l’intermediario bancario e finanziario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento prescelto per pricing policy rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose (anche nel caso in cui non intendesse praticarle, ma che sono potenzialmente praticabili sul mercato da altri operatori). In caso contrario, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari e finanziari siano assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale (cioè non limitati a sopperire alla normale asimmetria informativa del cliente rispetto all’intermediario, ma funzionali a rimediare a una presunta non conoscenza, da parte del cliente, delle altre opportunità comunque liberamente rintracciabili sul mercato).

Qui la decisione.

[1] Cfr. ABF, Collegio di Torino, n. 5149/2022.

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